E’ valido il licenziamento intimato con un messaggio WhatsApp?

Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 1758 del 16 aprile 2025, ha rigettato i ricorsi dei due lavoratori che avevano impugnato il licenziamento perché intimato senza la forma scritta avendo ricevuto da parte del datore di lavoro una comunicazione a mezzo whatsApp del modello Unilav, dove era annotato il recesso per giustificato motivo oggettivo.

E’ valido il licenziamento intimato con un messaggio WhatsApp? La vicenda.

Due lavoratori dipendenti di una società hanno adito il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, per sentire dichiarare la illegittimità, inefficacia, nullità del licenziamento orale intimato dal datore di lavoro e la condanna alla reintegrazione sul posto di lavoro oltre al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge.

In particolare i due lavoratori hanno lamentato la violazione dell’art. 2 commi 1 e 3 della L. 604/1966 che prescrive la forma scritta ad substantiam per il licenziamento e contestato l’idoneità del mezzo informatico whatsApp per la comunicazione del recesso.

La società si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese di lite.

Il licenziamento intimato via WhatsApp per ritenersi valido deve contenere la generalità delle parti, gli estremi del rapporto, la data del recesso e la motivazione: la decisione del tribunale di Napoli Nord.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord ha respinto l’impugnativa per il licenziamento in forma orale proposta dai lavatori, condannandoli al pagamento delle spese di lite.

Secondo il Giudice, dall’esame della fattispecie e della documentazione in atti, è risultata provata la cessazione del rapporto di lavoro mediante il modello Unilav dal quale è emerso il motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ed è altresì risultata provata la comunicazione ai lavoratori attraverso la trasmissione del modello Unilav in un messaggio WhatsApp inviato dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Il Giudice ha precisato nelle motivazioni della sentenza che le parti ricorrenti non hanno contestato di aver ricevuto il messaggio WhatsApp contenente il modello Unilav con gli estremi del recesso ma hanno contestato solamente l’inidoneità del mezzo informatico adottato dal datore di lavoro che, secondo la loro difesa, non poteva soddisfare i requisiti di forma scritta richiesti dalla legge.

Al contrario il Giudice ha ritenuto nelle motivazioni che il requisito della forma scritta fosse integrato e, a sostegno del proprio convincimento, ha richiamato diversi precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità.

In particolare il Giudice ha richiamato il principio enucleato dalla Corte di Cassazione secondo il quale “Il licenziamento individuale può essere comunicato anche in forma indiretta, purchè chiara, atteso che, ai fini della sua validità formale, sono in realtà indispensabili tre elementi: la manifestazione della volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto, la comunicazione di tale volontà al lavoratore e forma scritta (Cass. 12529/2002)”.

Il Giudice con una motivazione logica ha ritenuto che nel caso di specie la non contestazione della ricezione del messaggio WhatsApp quale mezzo indiretto di comunicazione del recesso, contenente un file, il modello Unilav, quale certificato di cessazione del rapporto di lavoro, equivalga ad una comunicazione scritta di licenziamento pacificamente conosciuto dai lavoratori che tempestivamente lo hanno impugnato.

Il Tribunale definitamente pronunciando ha ritenuto che tale modalità di comunicazione del recesso fosse conforme alla ratio dell’art. 6 della L. 604/1966 e cioè “(..) portare a conoscenza del lavoratore, in forma scritta, il licenziamento e la ragione del recesso datoriale. Invero, nel modello Unilav (in atti) sono indicati i motivi del recesso (“licenziamento per giustificato motivo oggettivo”) e la data del licenziamento. Dunque stante la non contestazione dell’avvenuta trasmissione via Whatsapp della certificazione Unilav, da cui risultava il licenziamento dei ricorrenti per giustificato motivo oggettivo, i fatti dedotti integrano pienamente i requisiti di diritto richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto della sussistenza, nel modello Unilav, delle generalità delle parti in rapporto, della ragione e della data del recesso datoriale e degli estremi del rapporto lavorativo”.

Per tutte queste considerazioni il Giudice ha rigettato i ricorsi in quanto il licenziamento intimato dal datore di lavoro non integra alcuna violazione dell’obbligo della forma scritta.

Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.