L’utilizzo delle registrazioni di colloqui tra lavoratore e datore di lavoro nelle vertenze di lavoro

L’ordinanza del Giudice del Lavoro di Cagliari del 29 gennaio 2024

Con l’ordinanza resa ai sensi della Legge Fornero dal Giudice del Lavoro di Cagliari il 29 gennaio 2024, con la quale è stata dichiarata la illegittimità di un licenziamento per giusta causa, si affronta  incidentalmente una questione di estremo interesse che frequentemente viene riproposta nelle vertenze di lavoro.

La questione attiene alla possibilità, da un lato, di utilizzare nelle vertenze di lavoro la registrazione di colloqui tra il datore di lavoro e il lavoratore al fine di provare l’illegittimità del comportamento datoriale e quale sia il loro valore probatorio e, dall’altro, entro che limiti di legittimità possono eseguirsi tali registrazioni anche all’insaputa dei presenti.

Proprio sulla base della registrazione dei colloqui intercorsi con il datore di lavoro, allegata agli atti di causa dagli avvocati dello Studio Dedoni ed eseguita dal lavoratore ad insaputa del suo datore di lavoro, il Giudice del lavoro ha fondato la sua convinzione, ritenendo che fosse stato il datore di lavoro a mantenere una condotta irrispettosa ed ha ritenuto la reazione del lavoratore, che era stata utilizzata per motivare il licenziamento per giusta causa, non qualificabile come difforme dai civici doveri anche perché successiva a ripetute provocazioni poste in essere dal datore di lavoro.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, ai sensi della Legge Fornero, applicabile al caso di specie considerata la data di assunzione del lavoratore, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, risolto il rapporto di lavoro ed ha  condannato il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria in favore del lavoratore pari all’importo di n.17 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, nonché alla rifusione delle spese di causa in favore del lavoratore, liquidate nella misura di €5.213,00 oltre accessori.

L’utilizzo delle registrazioni di colloqui tra lavoratore e datore di lavoro nelle vertenze di lavoro: la reazione del lavoratore alle provocazioni del datore di lavoro esclude la insubordinazione

La vicenda

Lo studio ha difeso le ragioni di un lavoratore che ha impugnato un licenziamento per giusta causa. Il lavoratore era stato era stato licenziato per avere posto in essere una condotta non conforme ai civici doveri, connotata da insubordinazione.

Secondo la prospettazione del datore di lavoro, come indicata nella contestazione di addebito disciplinare e ribadita nella lettera di licenziamento, i fatti si erano verificati in due diversi giornate al rientro del lavoratore dopo un lungo periodo di assenza per malattia. Era accaduto che fin dal primo giorno di lavoro gli era stato impedito l’utilizzo di un furgone che aveva sempre avuto in uso esclusivo e che a fronte di tale decisione il lavoratore aveva richiesto di poter incontrare il suo datore di lavoro per avere spiegazioni circa la motivazione di tale decisone.

Durante l’incontro era nata una discussione durante la quale il lavoratore aveva pronunciato con fare aggressivo la frase “tu non sei nessuno” che era stata ritenuta grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro e che anche il giorno successivo il lavoratore aveva mantenuto un atteggiamento provocatorio e irrispettoso rifiutando di essere collocato in ferie come legittimamente il datore di lavoro gli richiedeva.

La versione dei fatti, come indicata dal lavoratore nella sua lettera di discolpa, riferita alle stesse due giornate era invece a totalmente differente: era stato il datore di lavoro, nella prima giornata, a mantenere un comportamento irrispettoso nei confronti del lavoratore apostrofandolo in modo irritante e provocatorio ed aveva alzato la voce. Lo aveva poi seguito alla fine del colloquio quando quest’ultimo era uscito dai locali aziendali, continuando a provocarlo ad alta voce.

Il giorno successivo il datore di lavoro aveva chiesto al lavoratore di tornarsene a casa perché era in ferie ed aveva reagito ancora una volta in modo provocatorio ed offensivo  quando il lavoratore aveva richiesto che venisse messo per iscritto il fatto che si allontanava dal posto di lavoro perché collocato in ferie.

Come detto gli avvocati dello studio Dedoni producevano in giudizio la registrazione dei colloqui avvenuti nelle due diverse giornate che il lavoratore aveva eseguito all’insaputa del suo datore di lavoro. Da tale registrazione il Giudice ha tratto il suo convincimento, come esplicitamente afferma nell’ordinanza in commento, arrivando alla conclusione che era stato il datore di lavoro ad assumere un comportamento aggressivo ed irrispettoso e che la frase “non sei nessuno” era stata detta dal lavoratore solo dopo che il datore lo avevo inseguito all’uscita dall’ufficio, dopo avere subito l’ennesima provocazione.

La reazione del lavoratore, alla luce della sua esatta collocazione nell’intero contesto della discussione, è stata considerata dal Giudice di “lieve insubordinazione… … … e, altresì, attenuata, nel suo disvalore, dall’atteggiamento, per lunghi tratti irrispettoso e, a sua volta, provocatorio del datore di lavoro.”

L’utilizzo delle registrazioni di colloqui tra lavoratore e datore di lavoro nelle vertenze di lavoro: l’orientamento della Corte di Cassazione

Secondo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 29 settembre 2022, n. 28398, nel processo del lavoro, la registrazione di una conversazione è una prova legittima, spendibile per motivi di difesa anche se effettuata all’insaputa dei presenti a condizione che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia davvero avvenuta e che almeno uno dei soggetti tra cui la conversazione si svolge sia parte in causa.

Nella Sentenza richiamata, i Giudici della Cassazione prendono in esame analogo a quello esaminato dal Giudice del Lavoro di Cagliari, in relazione ad un licenziamento intimato nei confronti di una lavoratrice che, in sede di giudizio, aveva inteso dimostrarne l’illegittimità facendo ricorso alle registrazioni di colloqui con un collega.

Si può prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Pertanto, l’uso a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il prestatore ed i colleghi sul luogo di lavoro ovvero con il datore di lavoro, non richiede il consenso dei presenti, considerata la necessità di bilanciare le istanze contrapposte della riservatezza e della tutela giurisdizionale del diritto.

Peraltro il diritto alla difesa ex art. 24 Cost. non è da ritenersi circoscritto alla sola sede processuale, ma si estende ad ogni fatto ed atto teso ad acquisire prove anche precostituite utilizzabili in giudizio.

Anche l’art. 24 Cod. Privacy prevede la legittimità delle registrazioni effettuate all’insaputa dell’interlocutore e di utilizzarle nell’ambito di un procedimento giudiziario, solo nel caso in cui vi sia necessità di tutelare o far valere un diritto e i dati raccolti siano trattati esclusivamente per finalità di difesa

Resta invece violata la riservatezza se il lavoratore dovesse diffondere la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto.

E’ bene precisare che, al di fuori di tali limiti, l’assunzione di registrazioni all’insaputa dei conversanti integra una lesione dei requisiti minimi relativi al dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ., integrando dunque una condotta potenzialmente idonea a ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono pronti ad offrire consulenza ai clienti in materia del diritto del lavoro

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.