Ticket licenziamento: è a carico del lavoratore che abbandona il lavoro e non formalizza le dimissioni

Con la Sentenza n. 160 del 10 novembre 2020 il Tribunale di Udine ha statuito che il datore di lavoro ha diritto al rimborso del c.d. ticket licenziamento da parte del lavoratore che consapevolmente ha indotto l’azienda a licenziarlo per giusta causa al fine di fruire della misura di sostegno al reddito NASPI.

Ticket licenziamento: la normativa di riferimento.

Le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro devono essere comunicate telematicamente mediante una procedura on line. Al fine di ottenere il riconoscimento della NASPI non è sufficiente dimettersi volontariamente o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro ma occorre invece che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e, tra queste, anche il licenziamento per giusta causa.  

Ticket licenziamento: è’ a carico del lavoratore che non si presenta più a lavoro invece di dimettersi. La vicenda.

Il Tribunale di Udine è stato chiamato a decidere un caso in cui l’azienda a seguito della prolungata assenza ingiustificata dal posto di lavoro di un dipendente è stata “costretta” a licenziarlo per giusta causa pagando il relativo costo del cd ticket NASPI. L’azienda a seguito del decreto ingiuntivo del lavoratore che aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni, ha chiesto un risarcimento corrispondente al ticket pagato per un licenziamento indotto dal comportamento del lavoratore che, con la sua condotta omissiva, mirava ad ottenere il sussidio al reddito da parte di INPS. Secondo il datore di lavoro il dipendente avrebbe dovuto presentare le dimissioni con la procedura on line e non assentarsi ingiustificatamente dal posto di lavoro costringendo l’azienda al recesso per porre fine al rapporto di lavoro.

Ticket licenziamento: le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Udine.

Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha accertato il credito della società nei confronti del lavoratore per la parte relativa ai costi sostenuti dall’azienda per risolvere il contratto di lavoro.In particolare il Tribunale ha rilevato che “…Non è questa la sede per indagare la ragione o lo scopo di tale decisione del dipendente ma ciò che conta è ricondurre con chiarezza la dichiarazione di volontà in capo al soggetto dal quale essa effettivamente provenne. Da quanto detto consegue che le spese sostenute da (..) per dare involontariamente corso alla decisione di recesso assunta dal lavoratore non possono che essere addossate a quest’ultimo e, nello specifico, il (..) sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente le somme da questa spese a titolo di cd. ticket licenziamento”.Il Tribunale di Udine ha rilevato altresì che “Il cd. ticket per il licenziamento è infatti un onere che la (..) ha dovuto sopportare esclusivamente perché il (..) anziché dimettersi, senza costi per l’azienda, l’ha deliberatamente posta nella necessità di risolvere il rapporto di lavoro”.Secondo l’interpretazione del Giudice la volontà di cessare il rapporto è da ricondurre di fatto esclusivamente al lavoratore che assentandosi ingiustificatamente dal posto di lavoro ha deliberatamente indotto la società a recedere dal contratto di lavoro mediante un licenziamento per giusta causa e allo scopo precipuo di accedere alla NASPI.

Ticket licenziamento: una nuova chiave di lettura.

L’interpretazione del Tribunale di Udine, perfettamente condivisibile, fornisce una chiave di lettura che consentirà alle imprese, salvo non intervenga una pronuncia di segno opposto da parte della Corte di Cassazione, di recuperare l’eventuale costo del ticket del licenziamento pagato nelle ipotesi in cui il lavoratore deliberatamente ometta di presentare telematicamente le dimissioni e induca l’azienda al recesso per giusta causa abusando così del diritto al sussidio Naspi senza esserne davvero legittimato.Ciò che pare ancora più rilevante è il fatto che seguendo tale presupposto si potrebbe persino arrivare ad ipotizzare la mancata percezione dell’indennità Naspi in tutti quei casi in cui il recesso datoriale sia provocato dal comportamento omissivo del lavoratore che non si presenti più al lavoro senza formalizzare le proprie dimissioni.

 

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Avvocato Danila Furnari

mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.