In caso di separazione tra i coniugi gli assegni al nucleo familiare sono dovuti al coniuge con cui vivono i figli.
In che rapporto si pone la percezione degli assegni familiari con il mantenimento dei figli minori?
La Corte di Cassazione recentemente si è occupata del caso e con la Sentenza n. 12012/2019 depositata il 7 maggio 2019, prendendo le mosse dall’indirizzo giurisprudenziale che ha visto la determinazione dell’assegno di mantenimento, in concorso con gli importi percepiti attraverso l’assegno familiare dal coniuge collocatario della prole, mediante un accordo tra i coniugi, o in mancanza di accordo, attraverso la quantificazione del Giudice di merito, ha espresso il seguente principio di diritto: “In materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ove gli accordi tra coniugi o le statuizioni del giudice nei processi di separazione personale e di divorzio, non abbiano espressamente tenuto conto dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro al coniuge non affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprendere o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento”.
E’ quindi consentito che la disciplina degli assegni familiari, possa incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento della prole nei giudizi di separazione e divorzio, solo attraverso due modalità: tramite un accordo tra i coniugi o, in mancanza, con una statuizione del Giudice che, al fine di un equo contributo al mantenimento, può ricomprendere la misura degli assegni familiari nella determinazione del mantenimento.
Diversamente siffatte voci non potranno comporre la base delle entrate su cui calcolare il concorso al mantenimento dei figli.
Per tale ragione, al fine di poter ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento, è importante precisare, già negli atti introduttivi del giudizio di separazione o divorzio, che il coniuge presso il quale vivono i figli percepirà l’assegno familiare e in che misura.
Sentenza n. 12012/19 Corte di Cassazione, sezione I Civile
Avv. Danila Furnari mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it
Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.