In data 1 marzo 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha pubblicato la circolare n. 5/2019 con la quale chiarisce le linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
L’art. 603 bis c.p. della legge n. 199/2006 ha previsto due distinte figure di incriminazione:
- l’intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- lo sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Lo sfruttamento lavorativo è spesso associato alle attività svolte in agricoltura, tuttavia, è riscontrabile anche in altri ambiti, come quello di attività di servizi esercitate da imprese di intermediazione illecita lucrando su un abbattimento dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti previdenziali. Queste ipotesi di sfruttamento possano essere realizzate anche nell’ambito di una associazione per delinquere o, addirittura, nell’ambito di associazioni di tipo mafioso e straniere.
Gli elementi costitutivi dei reati sono:
- lo sfruttamento lavorativo;
- l’approfittamento dello stato di bisogno.
L’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori rappresenta una delle circostanze aggravanti del reato di usura che si realizza quando la condotta illecita è posta in essere “in danno di chi si trova in stato di bisogno”, ossia in una situazione di insoddisfazione e di frustrazione derivante dall’impossibilità o difficoltà economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente, ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa si trovi in una condizione, anche provvisoria, di effettiva mancanza di mezzi idonei a provvedere ad esigenze primarie, cioè relative a beni considerati essenziali.
Lo sfruttamento lavorativo si riscontra quando si verifica la reiterata corresponsione nei confronti di uno o più lavoratori di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Inoltre, quando si verifica la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, al diritto di aspettativa obbligatoria e alle ferie.
L’art. 603 bis c.p. prevede inoltre che “se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato e che costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.