Professionisti della sanità: obbligo del vaccino SARS- COVID-19

Le previsioni del Decreto-Legge n. 44 del 1/4/2021. 

Con il Decreto-Legge n. 44 del 1/4/2021 sono state introdotte nuove misure destinate a contenere la diffusione del COVID-19.

Alcune di queste misure acquistano particolare importanza per gli esercenti la professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario, nonché per i loro datori di lavoro.

Tra tutte, meritevoli di particolare attenzione sono le disposizioni  in materia di obbligo vaccinale per i professionisti della sanità previsti nell’art. 4 del citato Decreto-Legge che precisa gli aspetti inerenti sia la concreta attuazione di tale obbligo sia le eventuali conseguenze in caso del suo mancato rispetto.

Obbligo vaccinazione sanitari: quali sono i professionisti soggetti all’obbligo

Viene stabilito a chiare lettere quali sono i soggetti obbligati a sottoporsi all’obbligo di vaccinazione gratuita per la prevenzione della SARS -CoV-2 e cioè tutti coloro che esercitano una professione sanitaria nonché tutti gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, siano esse pubbliche o private, comprese le farmacie, parafarmacie e gli studi professionali.

Obbligo vaccinazione sanitari: il ruolo dell’ordine professionale e dei datori di lavoro

Il Decreto-legge indica gli Ordini d’appartenenza  dei professionisti e i datori di lavoro come coloro che dovranno farsi parte attiva per far concretamente rispettare l’obbligo

Sarà, infatti, competenza dei diversi Ordini professionali interessati, ovvero dei datori di lavoro nel caso di operatori di interesse sanitario, comunicare, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del Decreto-Legge, l’elenco dei soggetti tenuti all’obbligo.

La competenza delle regioni in merito all’obbligo vaccinale dei professionisti sanitari

Destinatari di tale comunicazione saranno le regioni nelle quali hanno sede i soggetti tenuti all’obbligo vaccinale.

Il Decreto-Legge, infatti, attribuisce proprio alle regioni il compito di verificare l’adempimento dei soggetti indicati negli elenchi stilati dagli Ordini professionali e dai datori di lavoro

Obbligo vaccinazione sanitari: l’iter in caso di non vaccinazione

In caso di riscontro negativo, sarà sempre competenza della regione segnalare la mancata vaccinazione all’azienda locale competente per il luogo di residenza del professionista della sanità non vaccinato

Quest’ultimo, verrà invitato a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale

Scaduto il termine dei 5 giorni, l’azienda sanitaria, in caso di mancato riscontro da parte del soggetto non vaccinato, provvederà con un invito formale sottoporsi alla somministrazione del vaccino, indicando termini e modalità

Qualora anche l’invito formale alla somministrazione del vaccino non venga rispettato, l’azienda sanitaria locale emetterà un atto di accertamento.

Quali sono le sanzioni in caso di scelta di non vaccinazione

L’atto di accertamento non è destinato a restare lettera morta ma, comunicato all’interessato, comporterà la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o, comunque, che comportano il rischio di diffusione del virus

L’atto verrà comunicato anche al datore di lavoro, il quale a sua volta sarà tenuto ad adibire il lavoratore a mansioni, anche di livello inferiore, che non implicano contatti interpersonali o che non comportano il rischio di diffusione, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate.

Se tuttavia l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, il datore di lavoro sarà tenuto a sospendere il lavoratore, al quale non sarà dovuta alcuna retribuzione, compenso o altro emolumento

Sospensione che potrà protrarsi o fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale previsto per il 31.12.2021

Con le disposizioni introdotte dall’art.4 del Decreto-Legge n. 44 del 1/4/2021 sembra superato, quantomeno con riferimento alla platea dei soggetti destinatari dell’obbligo, il maggior ostacolo dettato dalla riserva di legge prevista nell’art. 32 della Costituzione, della quale ci eravamo già occupati con la news del 19 gennaio 2021 “Licenziamento del lavoratore che rifiuta di vaccinarsi contro il Covid-19. La responsabilità del datore di lavoro per il rischio di contagio”.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per la consulenza legale riguardo ai casi concreti.

 

 

 

 

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

Avv. Jonatan Vacca 

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.