La Cassazione, con l’ordinanza n. 20975 del 1.10.2020, ha affrontato e chiarito un aspetto pratico che coinvolge tutti i contratti di locazione, ovvero la gestione del deposito cauzionale nell’ambito dell’esecuzione del contratto, in modo specifico nelle locazioni commerciali.
Locazioni Commerciali: leggittima la compensazione tra canone di affitto e deposito cauzionale
Ciò che molto spesso accade nella prassi è che il conduttore, avvicinandosi la cessazione dell’efficacia del contratto di locazione, decida spontaneamente di non corrispondere gli ultimi canoni per portarli in compensazione con il deposito cauzionale.
Come è noto il deposito cauzionale ha una funzione di garanzia inerente le condizioni in cui viene restituito l’immobile al momento del rilascio.
La Cassazione, proprio nel rispetto di tale funzione di garanzia, ha stabilito che, nelle locazioni commerciali, una clausola che preveda l’espressa rinuncia del conduttore all’eccezione di compensazione tra il suo eventuale debito per canoni di locazione non pagati e il deposito cauzionale sia del tutto legittima.
Questo perché, nelle locazioni ad uso diverso, non è individuabile un contraente “debole” meritevole di una tutela rafforzata nella conformazione del concreto sinallagma contrattuale.
La clausola in oggetto, pertanto, osserva la Suprema Corte, configura una clausola solve e repete, con cui le parti rafforzano il vincolo contrattuale, stabilendo che una di esse non possa opporre eccezioni nell’eseguire la prestazione dovuta.
In tal modo le parti intendono perseguire lo scopo di impedire un uso del deposito cauzionale non conforme alla sua funzione di garanzia, evitando cioè che lo stesso venga portato indebitamente in compensazione con il controcredito avente ad oggetto i canoni di locazione.
Orbene tale pattuizione, ben lungi dall’essere difforme rispetto ai principi normativi attinenti al tipo di contratto, potenzia e specifica quanto già previsto dalle norme in materia locatizia.
Pertanto in un contratto ad uso diverso da quello abitativo l’apposizione della clausola che vieta di compensare la cauzione con i canoni di locazione è legittima e deve essere rispettata.
Gli avvocati dello studio Dedoni sono a disposizione per l’approfondimento di ogni singolo caso.
Avv. Alessio Scamonatti mail: alessio.scamonatti@studiolegalededoni.it
L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.