Limitazioni alla libertà di movimento: Zona Rossa e Zona Arancione durante le festività natalizie.

Imponendo nuove limitazioni alla libertà di movimento, il Governo ha deciso di far fronte all’emergenza sanitaria durante le festività attraverso l’adozione del decreto legge n. 172/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2020).

Tale scelta della decretazione d’urgenza, dettata dalla situazione pandemica che grava sul Paese, ha determinato che quanto disposto dal precedente d.p.c.m. 3 dicembre 2020 (atto provvedimentale, quindi amministrativo, esecutivo di norme di legge) abbia acquistato valore di legge, poiché interamente richiamato nell’art. 1 del d.l. 178, per ciò che attiene alle restrizioni previste in zona rossa e arancione.

Limitazioni alla libertà di movimento: cosa accade durante le festività natalizie

Pertanto, nei giorni festivi, ma anche in quelli pre-festivi, tutta l’Italia sarà interessata da importanti restrizioni alla libertà di movimento per tutti i cittadini (c.d. zona rossa)

Diversamente, le giornate del 28,29,30 dicembre e 4 gennaio, nell’intero territorio nazionale permarranno delle limitazioni sebbene meno stringenti di quanto previsto per i giorni di festa (c.d. zona arancione).

Vista la poca chiarezza delle disposizioni normative sono state altresì adottate dal Governo delle FAQ, volte a chiarire diversi dubbi in merito a ciò che effettivamente continua ad essere consentito.

Giorni Rossi: cosa è consentito fare

Le giornate del 24,25,26,27,31 dicembre 2020 e 1,2,3,5,6 gennaio 2021 sono da considerarsi  Giorni Rossi.

Nelle giornate in cui il Paese sarà considerato Zona Rossa, l’esecutivo ha imposto un divieto generale di spostamento dalla propria abitazione, ammettendo, tuttavia, alcune deroghe.

In particolare, la prima deroga di carattere generale riguarda la possibilità di spostamenti che siano giustificati da esigenze lavorative, di salute e di necessità.

Fermo restando che ogni eventuale spostamento, anche quelli all’interno del proprio Comune di residenza, deve essere adeguatamente autocertificato, particolarmente importante è la precisa definizione di “stato di necessità” che giustifica gli spostamenti, così da non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo o penale.

Come specificato nelle FAQ governative, rientrano sicuramente tra le situazioni di necessità gli spostamenti dovuti all’esigenza di assistere un parente non autosufficiente.

Secondo quanto specificato dal Governo, rientrerebbero nella definizione di “necessità” anche gli spostamenti motivati dall’acquisto di beni di prima necessità.

Rientrano nella categoria di beni di prima necessità sicuramente i generi alimentari, rispetto ai quali si specifica che laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Pertanto, nelle giornate del 24,25,26,27,31 dicembre 2020 e 1,2,3,5,6 gennaio 2021 (c.d. Giorni Rossi), ci si potrà recare presso un Comune “contiguo” a quello di residenza per provvedere all’acquisto di generi alimentari che non siano disponibili nei market presenti sul territorio comunale, ma anche nel caso in cui lo spostamento possa comportare una maggiore convenienza di carattere economico.

Oltre alle rivendite di generi alimentari, sarà consentita l’apertura di tutte quelle attività commerciali individuate nell’Allegato n. 23 al D.P.C.M. 3 dicembre 2020.

Rientrano tra queste una serie di attività eterogenee tra le quali commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici oppure commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati, ma ancora commercio al dettaglio di biancheria personale e commercio al dettaglio ecc.

La vendita di questi beni può avvenire sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

Sarà sempre possibile acquistare i prodotti non considerati di prima necessità qualora il rivenditore sia disponibile alla consegna a domicilio in quanto ciò non influisce nelle limitazioni alla libertà di movimento.

Nelle “giornate rosse” sarà possibile anche recarsi, nell’arco orario ricompreso tra le 5.00 e le 22.00, presso l’abitazione di amici o parenti, purché si resti nei limiti di massimo uno spostamento al giorno e di massimo due persone, non rilevando nel conteggio i minori di 14 anni e i disabili o non autosufficienti.

Sarà, inoltre, consentito nello stesso numero di persone lo spostamento presso la “seconda casa” a patto che si trovi sul territorio regionale di residenza, anche se in merito al concetto di seconda casa non esiste una precisa definizione giuridica.

Giorni Arancioni: cosa è consentito fare

Le giornate del 28,29,30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 sono da considerarsi Giorni Arancioni.

Nelle giornate “arancioni” sarà invece, consentito lo spostamento all’interno del territorio Comunale senza nessuna limitazione.

Per gli abitanti dei piccoli Comuni, in particolare per quelli con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sarà consentito lo spostamento entro il raggio di 30 km e quindi anche in altri comuni.

Qualora entro i 30 Km vi sia anche il territorio di un’altra Regione sarà consentito anche questo spostamento purché non si raggiungano i capoluoghi di Provincia, rispetto ai quali è fatto divieto.

Per gli abitanti dei Comuni sopra i 5.000 abitanti, in queste giornate, è consentito lo spostamento in un altro Comune della stessa Regione di residenza, però solo laddove comprovato e autocertificato in quanto dovuto ad esigenze lavorative, di salute e di necessità.

È consentito anche raggiungere l’abitazione di parenti o amici in un diverso Comune, ma anche in questo caso entro i limiti di un solo spostamento al giorno e di massimo due persone (non rilevando i minori degli anni 14 e i disabili e non autosufficienti).

Limitazioni alla libertà di movimento: coprifuoco e ristoranti

Sia per i giorni rossi che per i giorni arancioni permane il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 (fino alle 7.00 nella giornata del 1 gennaio 2021); pertanto, qualsiasi spostamento dovrà comunque avvenire tenendo conto di questa ulteriore limitazione, a meno che non vi siano esigenze lavorative, di salute e di necessità.

I ristoranti resteranno chiusi su tutto il territorio nazionale nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, restando unicamente consentita la consegna a domicilio.

L’unica deroga consentita è, sempre fino alle ore 18.00, solo per quei ristoranti situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Andrea Matta  mail: andrea.matta@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.