La nozione europea di retribuzione feriale secondo la Corte di cassazione.
Durante le ferie la retribuzione deve essere equiparata a quella ordinaria
Con la Sentenza 19663 dell’11.7.2023 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha esaminato la questione della retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie.
La Cassazione ha affermato che la retribuzione deve essere interamente corrisposta anche con specifico riguardo a tutte quelle indennità legate all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa purché siano correlate allo “status” personale e professionale del lavoratore.
La Corte ha posto a fondamento della sua decisione il fatto che, ai sensi dell’art.7 nr.1 della direttiva 2003/88/CE, nel nostro ordinamento è stata recepita la nozione europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario erogato al lavoratore in ragione delle mansioni svolte e che sia correlato al suo status personale e professionale.
In particolare la interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea, circa la retribuzione da erogarsi durante il godimento delle ferie annuali, è pacificamente nel senso che la retribuzione debba essere sostanzialmente equiparata alla retribuzione ordinaria.
La Corte ha posto a base di tale interpretazione la considerazione che una retribuzione inferiore a quella costantemente goduta possa avere un effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore dall’esercitare il suo legittimo diritto al godimento delle ferie.
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie.
Il caso concreto
Un gruppo di lavoratori, tutti assunti con la mansione di macchinisti di treni, avevano lamentato che, durante il periodo di ferie, non era stata loro retribuita l’indennità di condotta, dovuta per l’attività di conduzione dei mezzi ferroviari e l’indennità di riserva, dovuta al personale mobile turnista.
Il datore di lavoro aveva omesso di corrispondere entrambe le indennità perché, secondo una esplicita previsione del CCNL Collettivo aziendale, le stesse erano escluse dalla retribuzione feriale.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione del Giudice di primo grado che aveva accertato il diritto dei lavoratori di ottenere il pagamento delle indennità di condotta e di riserva anche durante il periodo feriale.
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie: le motivazioni della corte di cassazione
La Corte di Cassazione, nel confermare quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha rilevato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha più volte sostenuto che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria.
In particolare, affermano i Giudice della Cassazione che: “Ciò che si è inteso assicurare è una statuizione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione”.
E’ peraltro noto, ricordano i Giudici della Cassazione, che Il giudice nazionale è tenuto ad interpretare le norme in maniera per quanto possibile conforme alle finalità del diritto dell’Unione, obbligo che viene meno solo quando la norma eurocomunitaria sia del tutto incompatibile con la norma del diritto interno.
Sottolinea la Corte di Cassazione che, nel caso di specie, la tipicità dell’attività di condotta e di riserva, come sopra spiegate, che sono proprie della mansione di macchinista, sono intimamente connesse allo status professionale dei lavoratori e servono quindi anche a compensare anche tale status.
E’ evidente che le indennità connesse con lo status dei lavoratori debbano essere retribuite anche durante il periodo feriale proprio perché lo status, inteso come la professionalità del lavoratore, è svincolato dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
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