Indennizzi Inail da danno biologico

La Corte Costituzionale pone fine alla duplicazione dell’indennizzo

In merito agli indennizzi Inail da danno biologico, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 63 del 25.2.2021, nel decidere la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, dell’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, D.Lgs n. 38/00, pone un punto fermo in materia di indennizzi conseguenti a infortuni sul lavoro e malattie professionali e sulla loro liquidazione.

L’art. 13, comma 6, primo periodo, D.Lgs n. 38/00 stabilisce che: “Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica  causato  da infortunio  sul  lavoro  o  malattia  professionale,  quando  risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da  fatti estranei  al  lavoro  o  da  infortuni   o   malattie   professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in  vigore  del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma  a quella  ridotta  per  effetto  delle  preesistenti  menomazioni,   il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado  d’integrità psicofisica  preesistente  e  il  numeratore  la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica  residuato dopo  l’infortunio  o  la  malattia  professionale.

L’art. 13, comma 6, secondo periodo, D.Lgs n. 38/00 stabilisce che: “Quando  per   le conseguenze  degli   infortuni   o   delle   malattie   professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in  vigore  del decreto ministeriale di cui al comma 3  l’assicurato  percepisca  una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del  testo  unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla  nuova malattia  professionale  viene  valutato  senza  tenere  conto  delle preesistenze.

L’art. 13, comma 6, terzo periodo, D.Lgs n. 38/00 stabilisce che: “In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta  in  conseguenza  di  infortuni   o malattie professionali verificatisi o  denunciate  prima  della  data sopra indicata.

Dall’applicazione del dettato normativo sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale dai Giudici dai della Corte d’Appello di Cagliari, emerge che, in modo irragionevole, l’assicurato che ha già avuto dall’INAIL un indennizzo per la prima tecnopatia, otterrebbe di più, nella stima degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla seconda tecnopatia concorrente, del lavoratore che – in base al TU Infortuni – non avesse ricevuto alcun precedente indennizzo.

Disparità di trattamento e conseguente illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale evidenzia che il secondo periodo del comma 6 dell’art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000 determini una ingiustificata disparità di trattamento, con riguardo all’art. 3 della Costituzione, rispetto ai lavoratori ai quali non sia stata riconosciuta alcuna rendita per la prima tecnopatia. Questi ultimi assicurati – la cui situazione è regolata dal primo periodo del comma 6 dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 – non godono del beneficio della stima congiunta in danno biologico degli effetti pregiudizievoli delle due patologie aventi causa lavorativa, mentre tale privilegio – con riferimento al secondo periodo dello stesso comma 6 – verrebbe singolarmente concesso proprio a chi, per la prima tecnopatia, già riceveva e continua a mantenere una rendita stimata tramite la capacità lavorativa generica.

Indennizzi Inail da danno biologico:  criterio di liquidazione 

La Corte Costituzionale ha statuito, pertanto, che l’art. 13, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 38 del 2000 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, secondo quanto dispone il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000.

Ai fini della quantificazione del danno, precisa la Corte, il medico-legale, come sempre avviene in applicazione del primo periodo dell’art. 13, comma 6, andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell’integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima.

 

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    Avv. Alessio Scamonatti  mail: alessio.scamonatti@studiolegalededoni.it

    L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.