La mancata copertura finanziaria per l’anno 2021 mette a rischio il pagamento dell’indennità di quarantena Covid introdotta dal decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, ossia il riconoscimento di un’indennità, equiparata all’assenza per malattia, ai fini del trattamento economico, quando, a seguito di contatto con persona positiva al Covid -19, il dipendente deve osservare un periodo di quarantena con sorveglianza attiva o di quarantena precauzionale disposta dall’operatore della sanità pubblica.
La norma ha riconosciuto, tale indennità, ai dipendenti del settore privato con esclusione dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, precisando che il periodo di quarantena eventualmente osservato, non è computabile ai fini del comporto.
L’indennità di malattia per l’anno 2021, per i dipendenti che hanno avuto contatti con persona dichiarata positiva al Covid -19, non verrà erogata in quanto il Legislatore, per l’anno in corso, non ha stanziato le risorse finanziarie necessarie per coprire le richieste pervenute.
Indennità di quarantena Covid: la normativa di riferimento
L’art. 26 comma 1 del D.L. n. 18/2020, ha statuito che “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, e’ equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto”.
La posizione dell’INPS sull’indennità di quarantena Covid
Con messaggio del 24 giugno 2020 n. 2584, a fronte delle richieste delle strutture territoriali sulle modalità attuative della norma in esame, l’istituto ha chiarito che:
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la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26;
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tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto);
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nulla è invece innovato per quanto attiene alla tutela previdenziale, compresi i limiti temporalmente posti dal legislatore per le diverse categorie di lavoratori (tra cui i cosiddetti lavoratori “fragili” e il riconoscimento della tutela nel limite di 180 giorni);
Appare dunque evidente che l’INPS già con i primi messaggi sulle modalità applicative dell’art. 26 del D.L n. 18/2020, aveva anticipato il proprio orientamento (si vedano anche i messaggi 4157/2020 e 171/2021) precisando che la normativa di natura emergenziale sull’equiparazione della quarantena all’assenza per malattia, ai soli fini economici, non aveva apportato modifiche alla disciplina ordinaria secondo la quale l’INPS è tenuto ad indennizzare la malattia entro i limiti temporali previsti per le diverse categorie di lavoratori, tra cui ad esempio nel limite di 180 giorni nell’anno solare per i lavoratori cosiddetti fragili.
In particolare nel messaggio del 6 agosto 2021 n. 2842, per i lavoratori cosiddetti “fragili”, secondo la definizione fornita dalla circolare n. 13 del 4 settembre 2020, del Ministero delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute,“Il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”, è stato riconosciuto il diritto alla prestazione nel limite degli importi stanziati, pari a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020.
Per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per la tutela di tale categoria, pari a 282,1 milioni di euro, la prestazione è stata riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, data oltre la quale ad oggi, in assenza di ulteriori provvedimenti del Governo, non sono state previste ulteriori proroghe e dunque nemmeno ulteriori stanziamenti per la quarantena della categoria dei soggetti “fragili”.
Nemmeno per le altre categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, il legislatore ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26 del D. L. n. 18/20, pertanto, allo stato e salvo eventuali interventi normativi, l’INPS non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.
Gli avvocati dello studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Avvocato Danila Furnari
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Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.