Il credito del terzo pignorato nei confronti del debitore. E’ possibile compensare il credito nella dichiarazione da inviare al creditore.

Il terzo pignorato può, se titolare di un credito nei confronti del debitore che è sorto prima del pignoramento, portarlo in compensazione quando rende la dichiarazione nei confronti del creditore pignorante.

La compensazione può essere eccepita nei confronti del creditore pignorante anche per la prima volta nella dichiarazione, essendo irrilevante il fatto che le parti non abbiano ancora formalizzato l’estinzione dei rispettivi crediti.

Questo il principio stabilito dal Tribunale di Bergamo con la Sentenza n.1012/22, pubblicata in data 3 maggio 2022 che rigetta una domanda di risarcimento del danno promossa dal creditore pignorante nei confronti del terzo pignorato. Il creditore pignorante aveva lamentato di avere sofferto un danno in seguito alla falsa dichiarazione dell’inesistenza di debiti resa del terzo pignorato e ne aveva richiesto il risarcimento.

Il credito del terzo pignorato nei confronti del debitore: la compensazione eccepita nella dichiarazione del terzo pignorato.

Il caso concreto

Lo Studio ha difeso davanti al Tribunale di Bergamo una società che è stata convenuta in giudizio per essere condannata al risarcimento del danno perché accusata di aver reso, in una procedura esecutiva presso terzi, una dichiarazione di inesistenza di debiti non veritiera.

Il danno derivava dal fatto che, a causa della falsa dichiarazione resa dal terzo pignorato, il creditore non aveva potuto disporre delle somme, con asserite gravi conseguenze anche di tipo indiretto sulla sua attività imprenditoriale.

La Società cliente dello studio, quando aveva comunicato al creditore la dichiarazione di inesistenza di debiti, aveva aperte nei confronti del debitore, diverse e contrapposte partite di dare-avere.

Era debitrice in forza di un contratto di concessione della licenza d’uso di alcuni marchi relativi a linee di batterie per auto e moto, del pagamento di una percentuale (royalties) sui beni venduti ma era contemporaneamente anche creditrice in forza di un contratto di fornitura di beni del settore automotive.

Nella procedura esecutiva presso terzi la Società cliente dello studio, in qualità di terza pignorata, aveva dichiarato di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della debitrice in ragione del fatto che vantava un credito per le forniture di merce maturato in data precedente al pignoramento, di entità superiore al debito dovuto a titolo di royalties, con la conseguenza che, compensando le rispettive partite, emergeva a suo favore un credito e non un debito.

La debitrice successivamente alla procedura presso terzi, era stata dichiarata fallita.

Il credito del terzo pignorato nei confronti del debitore: la compensazione è sempre possibile se il credito è sorto prima del pignoramento.

La decisione del Tribunale di Bergamo

Il Giudice, considerato il fatto che la società cliente dello studio aveva dichiarato che il credito per le forniture commerciali era anteriore e di maggiore entità rispetto al debito contratto per le royalties, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare se, nella data nella quale era stata rilasciata al creditore la dichiarazione di non avere nessun debito nei confronti della debitrice, esistesse nei suoi confronti un debito o un credito.

Il Giudice, pertanto, in applicazione del principio in forza del quale il credito del terzo pignorato, purchè sorto anteriormente, è opponibile in compensazione, ha correttamente ritenuto di demandare l’accertamento della situazione contabile al consulente tecnico d’ufficio, accertamento all’esito della quale è emerso che il credito a titolo di corrispettivo per le forniture era superiore rispetto al debito a titolo di royalties.

Le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio hanno dunque confermato la correttezza della dichiarazione di terzo negativa della cliente dello studio, in quanto è emerso che alla data di tale dichiarazione quest’ultima, compensando le rispettive partite di debito/credito con la debitrice, poteva vantare un credito.

Sulla base dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di risarcimento formulata dall’attrice con condanna alla rifusione delle spese legali e della Consulenza Tecnica espletata in favore della cliente dello studio.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

Avv. Alessio Scamonatti  mail: alessio.scamonatti@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.

L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.