Decreto dignità: bonus assunzioni under 35, a chi spetta?

L’articolo 1-bis del decreto lavoro 87/2018, convertito in legge il 7 agosto, ha previsto una forma di incentivo alle assunzioni stabili per i giovani con meno di 35 anni di età.

L’esonero sostanzialmente identico a quello già varato con la legge 205/2017 dall’esecutivo Gentiloni, prevede una riduzione:

  • del 50% della maggior parte delle voci contributive a carico dei datori di lavoro privati entro un valore massimo di 3 mila euro annui per una durata di tre anni per le assunzioni a tempo indeterminato, esclusi i premi Inail;

  • di alcuni contributi Inps, come quelli eventualmente dovuti ai fondi di solidarietà o di integrazione salariale.


Il decreto lavoro prevede che possano beneficiare dell’esonero, per gli anni 2019 e 2020, tutti i lavoratori stabilmente assunti con età inferiore a 35 anni.
Il principale requisito è l’assenza di un contratto a tempo indeterminato, in Italia o all’estero; nel caso di lavoratori già assunti precedentemente con contratti di apprendistato, l’incentivo potrà essere fruito solo nel caso in cui il rapporto di apprendistato avviato con altri datori non sia proseguito con la conferma in servizio a tempo indeterminato.

Emergono molteplici differenze tra l’articolo 1 della legge 205/2017 e articolo 1-bis del Dl 87/2018 modificato dalla legge di conversione, nello specifico manca:

  • una esplicita esclusione dei collaboratori domestici e degli apprendisti;
  • l’ulteriore requisito (ex comma 104) per il datore di lavoro incentivato di non aver effettuato, nella stessa unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione;

  • la “clausola di garanzia” che obbligava l’azienda beneficiaria dell’esonero, nei sei mesi successivi all’assunzione, a non procedere con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato o anche di un lavoratore impiegato con analoga qualifica nella stessa unità produttiva;

  • la specifica che, nonostante la riduzione del carico contributivo del datore di lavoro, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche a favore dei lavoratori rimanga immutata, azzerando qualsiasi conseguenza a livello pensionistico.

Rimane, invece, il riferimento per identificare i lavoratori incentivati a tutti quei dipendenti cui si applichi la disciplina ex Dlgs 23/2015, che si concretizzi nella sola esclusione dei lavoratori con qualifica dirigenziale.

Dott.ssa Valentina Demontis

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.