Secondo la giurisprudenza amministrativa non sussiste alcun dovere di assumere tutto il personale dell’impresa uscente.
Il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio con la sentenza n. 13442 del 25 agosto 2023 ha respinto il ricorso di una Cooperativa che aveva chiesto l’annullamento di una determinazione e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi presso la biglietteria del parco archeologico del Colosseo.
La vicenda.
La Cooperativa ricorrente che, all’esito della procedura di partecipazione alla gara d’appalto si era posizionata al quarto posto della graduatoria, ha censurato la violazione delle norme che disciplinano l’obbligo di riassorbimento imposto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
In particolare la ricorrente ha contestato che nelle offerte delle società che si erano posizionate tra i primi posti, il riassorbimento del personale dipendente dell’impresa uscente era stato parziale e la stessa aggiudicatrice dell’appalto aveva proposto di assorbire solo 73 unità a fronte di 181 dipendenti.
Secondo le motivazioni della Cooperativa la disciplina contenuta nell’art. 4 del CCNL Multiservizi applicato ai rapporti di lavoro che prevede l’assunzione del personale dipendente durante una procedura di cessazione dell’appalto, in capo all’appaltatore subentrante, ha una forza maggiore rispetto alla disciplina contenuta nella lex specialis e da questo discenderebbe un obbligo di riassorbimento integrale del personale dipendente della società uscente anche in conseguenza dell’accettazione del Contratto collettivo da parte dell’azienda datrice di lavoro.
Le difese delle parti intimate hanno eccepito l’inammissibilità del motivo di ricorso in quanto il costo del personale indicato dalla Cooperativa nell’offerta non era sufficiente a coprire il riassorbimento di tutte le 181 unità lavorative e che la clausola sociale, la quale aveva trovato applicazione, non poteva ledere la libertà organizzativa dell’impresa.
La Pronuncia del TAR.
Con la Sentenza n. 13442 del 25 agosto 2023, Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha ritenuto infondato il ricorso e in merito ai limiti dell’obbligo di riassorbimento discendenti dalla clausola sociale, il Collegio ha stabilito che la valutazione di conformità della stazione appaltante circa il piano di riassorbimento presentato dall’aggiudicataria dell’appalto di servizi era immune da vizi.
Il TAR con un percorso logico – interpretativo ha analizzato la normativa di riferimento che si compone dell’art. 26 del disciplinare di gara secondo il quale “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto, limitatamente ai servizi di biglietteria, contact center, controllo accessi, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019”.
L’art. 50 del D.lgs.n.50/2016, secondo cui “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con 13 particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Le Linea guida n.13 dell’Anacche dispongono, sia pure a carattere non vincolante, che “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)”.
Secondo le motivazioni che si leggono nella sentenza del TAR non vi sarebbe contrasto tra le disposizioni contenute nel disciplinare di gara e quelle previste dal CCNL Multiservizi né fra quest’ultime e le previsioni delle Linee Guida Anac.
La tesi di parte ricorrente secondo cui l’applicazione della clausola contenuta nel ccnl Multiservizi comporterebbe l’applicazione della disciplina collettiva in forza della volontaria accettazione da parte del datore di lavoro di quest’ultima, secondo le motivazioni del Tribunale Amministrativo non è condivisibile.
Si legge nella sentenza: “L’art. 53 ter, al co.4, del vigente ccnl Multiservizi, stabilisce che l’obbligo di riassorbimento opera “ove possibile e la propria organizzazione d’impresa consenta l’assorbimento di tutta la forza lavoro”. Tale clausola limitativa, del resto, è pienamente in linea con l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui “in sede di gara pubblica alla clausola sociale non può essere attribuito un effetto automaticamente e rigidamente escludente e non può pertanto essere intesa nel senso di comportare un obbligo assoluto per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante”.
Si tratta di un principio che non trova corrispondenza nell’ormai stabile giurisprudenza del lavoro per la quale invece l’unica possibilità di evitare la riassunzione di tutto il personale in forza presso l’impresa cessante è individuata nella differenza delle condizioni economiche e organizzative del nuovo appalto, tali da non consentire effettivamente la riassunzione di tutti i dipendenti già impiegati nell’esecuzione dei lavori dell’appalto.
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Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.