Apprendistato e trasformazione del contratto

Con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante.

L’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 definisce l’apprendistato di primo livello come il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dispone che “successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante”.

La suddetta norma consente di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.

La “trasformazione del contratto” implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato professionalizzante e, in particolare, un prolungamento del periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di durata del contratto di apprendistato di primo livello, affinché possa acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.

L’Istituto ha appunto precisato che nei casi di trasformazione del contratto di apprendistato da primo a secondo livello le agevolazioni spettanti ai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi riferiti alla formazione di primo livello. E quindi, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, inoltre il datore di lavoro è obbligato anche al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASPI nella misura del 1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.