La posizione di garanzia del datore di lavoro.
Con la sentenza n. 1363/26 il Tribunale Penale di Torino (Sezione G.I.P./G.U.P.) affronta un terreno particolarmente problematico: l’imputazione penale del suicidio del lavoratore al datore di lavoro e al suo preposto quale soggetto autore delle condotte persecutorie all’interno del luogo di lavoro.
In relazione al suicidio di un autista affetto da grave disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, causalmente collegato allo stress lavorativo e a condotte di mobbing, il Tribunale di Torino ha affermato la responsabilità del preposto per i reati di atti persecutori e per gli eventi conseguenti, nonché quella del datore di lavoro per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, oltre alla responsabilità amministrativa ex art. 25-septies d.lgs. 231/2001.
La novità della decisione risiede nel fatto che l’evento finale non è un infortunio tradizionale né una patologia professionale contratta a causa di uno stress da lavoro correlato, ma invece un atto volontario con il quale il lavoratore si procura deliberatamente la morte ma che viene tuttavia inserito all’interno del rischio governato dal datore di lavoro.
Il quadro normativo
Come noto l’art. 2087 c.c. prevede una clausola generale di protezione dell’obbligo datoriale di sicurezza: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
La norma non si limita dunque alla prevenzione degli infortuni materiali ma si estende, testualmente, alla tutela della personalità morale del prestatore.
La giurisprudenza ha però sempre tracciato un perimetro netto: la responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva, occorrendo che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica.
Questo vuole dire che se la condotta del lavoratore è totalmente imprevedibile ed ascrivibile ad una sua volontà cosciente e del tutto slegata dal contesto lavorativo, la responsabilità per il danno che a lui ne deriva non può essere imputata al datore di lavoro perché si interrompe il nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e il danno patito dal lavoratore.
La decisione del Tribunale Penale di Torino va oltre perché non considera il suicidio del lavoratore come fatto eccentrico, volontario e slegato dal contesto lavorativo e quindi interruttivo del nesso causale, ma come l’esito, uno dei possibili esiti, prevedibile e quindi prevenibile di una situazione lavorativa patologica, caratterizzata da stress organizzativo e da condotte persecutorie poste in essere all’interno del posto di lavoro.
Il rischio di una responsabilità “senza confini” per il datore di lavoro.
L’estensione della responsabilità fino agli eventi autolesivi del lavoratore può rendere la posizione del datore tendenzialmente esposta a ogni esito patologico comunque connesso alla relazione lavorativa. In tal modo l’art. 2087 c.c. verrebbe caricato di una funzione quasi “onniprotettiva”, mal conciliabile con il principio per cui l’obbligo di sicurezza, come ho detto, pur ampio, non è assoluto
Peraltro quando il danno è di natura psichica e l’evento finale causato da una condotta volontaria della vittima, tanto più l’accertamento causale diviene particolarmente complesso: è evidente che un conto è imputare al datore la mancata prevenzione di condotte vessatorie, l’assenza di procedure di segnalazione, l’omessa valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato o, in generale, l’inerzia a fronte di segnali di sofferenza, altro conto è imputargli integralmente il suicidio di un suo lavoratore che rientra nell’ambito della vulnerabilità psicologica di ogni singola persona che non può rientrare nella sua sfera di controllo.
Fermo quanto detto non pare dubbio che l’organizzazione del lavoro può produrre devastanti conseguenze sulla salute mentale dei lavoratori e l’ordinamento non può arrestarsi di fronte alla sola materialità dell’infortunio classico: l’art. 2087 c.c., proprio perché tutela anche la personalità morale del prestatore, costituisce un fondamento normativo idoneo a contrastare ambienti lavorativi tossici
Tuttavia a mio avviso, la sentenza espone il sistema al rischio di una sovra-estensione della colpa datoriale. Se il suicidio viene attratto nell’area del rischio lavorativo ogniqualvolta emergano stress e conflittualità organizzativa, la posizione di garanzia del datore tende a trasformarsi in un dovere di impedire anche gli esiti più estremi della sofferenza psichica individuale che sono perlopiù legati a fragilità personali.
È una pronuncia destinata a far discutere: da un lato, rafforza la tutela della salute mentale nel lavoro e evidenzia come gli ambienti di lavoro “tossici” possono generare responsabilità gravissime. Dall’altro, solleva il timore di una deriva espansiva della responsabilità datoriale in controtendenza con i principi ormai pacifici dettati dalla Giurisprudenza della Cassazione: assenza di automatismi, necessità della colpa, concreta individuazione degli obblighi violati e rigoroso accertamento del nesso causale.
Se quindi la Sentenza sarà assunta come precedente per una generalizzata imputazione al datore degli esiti autolesivi del disagio lavorativo, potrebbe aprire la strada a un ampliamento difficilmente governabile della posizione di garanzia, con effetti problematici in capo al datore di lavoro tanto sul piano penale quanto su quello organizzativo e di tutela della sicurezza, in senso lato, all’interno dei luoghi di lavoro.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione delle aziende per la verifica della correttezza delle procedure adottate in materia di prevenzione e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.
