La previdenza complementare della Polizia Locale

I Contributi derivanti da sanzioni per violazione del Codice della Strada spettano al Fondo Perseo Sirio anche in presenza di adesione ad altri fondi di pensione complementare.

L’art. 208 Codice della Strada prevede la possibilità, per i Comuni, di destinare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione del Codice della Strada a forme di contribuzione previdenziale accessoria per gli agenti di polizia locale.

In questo contesto, interviene poi l’art. 3, c. 2 dlgs n. 252/2002 che, per i dipendenti pubblici, demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione della previdenza complementare.

Con l’art. 56 quater CCNL Enti Locali 2016-2018 era stata data attuazione a tale regolamentazione, prevedendo che, con decorrenza dal 25 maggio 2018, le cd quote multa ai fini previdenziali dovessero essere obbligatoriamente versate nel Fondo Perseo Sirio, facendo salva l’adesione ad altri Fondo Pensionistici complementari precedentemente formalizzata.

Sull’interpretazione di questa disposizione, peraltro oramai superata dall’art. 98 CCNL Enti Locali 2019-2021, la Giurisprudenza di merito ha assunto posizioni diverse, nel senso di ritenere che la formulazione della norma dovesse ritenersi nel senso che il Comune, in presenza di precedente adesione a Fondo di previdenza complementare diverso, dovesse proseguire a versare le quote multa in tale fondo o, al contrario, che in ogni caso, a decorrere dal 28 maggio 2018, le quote multa potessero essere versate solo nel Fondo Perseo Sirio, ferme restando le quote già accantonate in precedenti Fondi pensionistici complementari.

Sulla corretta interpretazione dell’art. 56 quater CCNL Enti Locali. La decisione della Corte d’Appello di Bari Sezione Lavoro.

Sulla questione si è da ultimo pronunciata la Corte d’Appello di Bari, Sezione del Lavoro, con la Sentenza n. 1190/2025.

La vicenda traeva spunto dalla decisione di un Comune che aveva ritenuto di dover disporre il versamento delle quote predette maturate negli anni 2019 e 2020 nel Fondo Perseo Sirio, decisione impugnata da alcuni dipendenti Comunali i quali invece avevano richiesto di vedersi riconosciuta la contribuzione sui Fondi di previdenza complementare a cui avevano aderito in precedenza.

A fronte di una Sentenza del Tribunale di Trani che aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese dei ricorrenti, il Comune, assistito dallo Studio Legale Dedoni, aveva impugnato detta Sentenza nanti la Corte d’Appello di Bari, la quale, accogliendo la ricostruzione dell’istituto come sostenuta dall’amministrazione comunale, ha revocato la pronuncia di primo grado statuendo la correttezza della decisione originaria.

La Corte d’Appello di Bari in totale adesione ai motivi di impugnazione individuati dallo Studio Legale Dedoni, ha chiarito che l’interpretazione della norma della contrattazione collettiva in parola non può prescindere dalla volontà delle parti che l’hanno sottoscritta, ovvero l’ARAN per parte datoriale e le O.S.S. individuate dal d.lgs. n. 165/2001, e ciò secondo una corretta applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. che pongono particolare attenzione alla comune volontà delle parti del contratto ad integrazione del significato letterale della disposizione nei casi in cui esso non abbia univoca interpretazione.

In particolare, la Corte d’Appello, dopo aver richiamato le norme che regolano la materia ha affermato che “come evincibile dal testo normativo e chiarito già dalla Corte Costituzionale, la destinazione di una quota di detti proventi a misure di assistenza e di previdenza non costituisce un obbligo per l’Ente pubblico, cui corrisponde un diritto soggettivo in capo al singolo agente, ma è piuttosto l’espressione di una facoltà discrezionale che il Comune esercita, annualmente e con propria delibera, nei termini della contrattazione collettiva. Pertanto, con riguardo alle sanzioni amministrative comminate in ambito locale, gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale di un Comune, lungi dall’essere titolari di un diritto soggettivo nei confronti del Comune, vantano un interesse legittimo a che l’Ente Locale, ove eserciti la facoltà di destinare la c.d. quote multa a beneficio della previdenza, lo faccia nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’erogazione ed in particolare delle fonti collettive applicabili…Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’esame del testo contrattuale non consente di avvalorare la tesi dei ricorrenti, dovendosi ritenere che la possibilità di conservare comunque l’adesione a diverse forme pensionistiche individuali non implica il contestuale onere per il Comune di alimentare i relativi fondi, atteso che l’individuazione del fondo Perseo – Sirio, quale unico fondo destinatario di contributi accessori, è frutto di una insindacabile scelta di politica contrattuale espressa dalle parti sociali nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale e a cui il Comune di Corato si è attenuto”.

In tema di interpretazione del contratto, la Corte d’Appello afferma infatti che “appare indubitabile che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1362 e 1363 c.c., l’intenzione delle parti sociali, per come evincibile anche dai pareri resi dall’ARAN, quale parte stipulante e ritualmente prodotti in atti, è stata quella di razionalizzare la frammentazione previgente, imponendo una destinazione unitaria per i contributi futuri, al fine di rafforzare il fondo di comparto…In ragione di tanto, il Collegio ritiene che la clausola di salvaguardia presente nella originaria disposizione lungi dal vanificare la previsione normativa primaria, mantiene un effetto giuridico chiaro e tutt’altro che irrilevante: evitare che il lavoratore sia obbligato a trasferire (come sembra sottolineare l’impostazione dei ricorrenti) la posizione contributiva già maturata presso il fondo individuale al nuovo fondo Perseo Sirio. In altri termini, la disposizione contrattuale, nel consentire la coesistenza di diverse posizioni previdenziali (compresa quella nuova, Fondo Perseo Sirio), puntualizza che, a far data dalla definitiva sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 208..non potranno essere ancora versate a fondi diversi dal Fondo Perseo Sirio”.

Sugli effetti dell’art. 98 CCNL Enti Locali 2019-2021. L’interpretazione autentica

La Corte d’Appello di Bari ha avuto modo anche di pronunciarsi sulla portata, nella vicenda di cui si discute, dell’art. 98 CCNL 2019-2021.

La nuova previsione contenuta nel rinnovato CCNL Enti Locali sostituisce la locuzione contenuta nel precedente art. 56 quater, ovvero l’adesione a precedenti forme pensionistiche, con il riferimento alla posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche (c. 2) e stabilisce la disapplicazione e sostituzione del precedente art. 56 quater in favore del nuovo art. 98 (c. 3).

Secondo la Corte d’Appello di Bari, la nuova previsione del CCNL “il richiamato comma 2 ha quindi riformato in termini inequivoci la clausola di salvaguardia contenuta nel precedente art. 56 quater del CCNL 21.5.2018, fornendo una vera e propria interpretazione autentica con efficacia retroattiva, attesa la disapplicazione e sostituzione del detto articolo disposta dal comma 3. Resta quindi confermata, anche alla luce della più recente disposizione contrattuale, la concorde volontà delle parti negoziali di concentrare le contribuzioni datoriali derivanti dalle cd quote multa unicamente al Fondo Perso Sirio, fermo restando il diritto dei dipendenti di conservare la posizione contributiva già maturata: formula che, confermando la correttezza della tesi del Comune, elimina ogni ambiguità interpretativa sul contenuto della previsione”.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni  sono a disposizione per analizzare ogni problematica inerente la gestione degli obblighi previdenziali degli Enti Locali con riferimento sia alla contribuzione ordinaria sia alla contribuzione complementare e, in particolare, le problematiche, come quella analizzata nella Sentenza qui commentata, in ordine ai casi in cui si discuta degli obblighi contributivi del datore di lavoro.

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.