La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3641 del 12 novembre 2025, ha rigettato il ricorso presentato dalla lavoratrice, avverso la sentenza della Corte D’Appello di Catanzaro, che a sua volta aveva respinto la richiesta di risarcimento del danno a seguito di un infortunio sul lavoro mentre sollevava dal letto un’anziana signora affetta da invalidità per adagiarla sulla sedia a rotelle.
Lavoro domestico: La vicenda.
La lavoratrice asseriva di essere stata assunta in nero per prestare attività assistenziale come badante in regime di convivenza.
Aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno a seguito di un infortunio sul lavoro, in particolare un trauma alla schiena, occorso mentre sollevava una signora invalida dal letto per adagiarla sulla sedia a rotelle.
Seconda la prospettazione della lavoratrice, il datore di lavoro aveva omesso di informarla sulle modalità di movimentazione del malato e di non averle fornito alcun supporto strumentale utile allo svolgimento di tale mansione, provocando così l’infortunio e le gravissime lesioni.
Lavoro domestico: La decisione della Corte di Cassazione.
Il Tribunale del Lavoro e la Corte D’Appello avevano respinto le doglianze della lavoratrice sul presupposto che in tema di responsabilità contrattuale per infortunio sul lavoro, nessuna critica poteva essere mossa al datore di lavoro che aveva dimostrato, in sede istruttoria, di aver indicato alla lavoratrice, al momento dell’assunzione, le specifiche attività di assistenza che avrebbe dovuto svolgere nella cura e assistenza della signora invalida.
Nondimeno era emerso che la lavoratrice aveva espressamente garantito, in sede di assunzione, di essere in grado di assistere l’anziana signora disabile.
La Corte di Cassazione, adita dalla lavoratrice, ha dichiarato il ricorso infondato.
Si legge nell’ordinanza della Corte di Cassazione “A fronte di questi fatti e degli accertamenti operati, così come ricostruiti dai Giudici di merito, ritiene questo Collegio che, considerato il contesto di riferimento, non residui alcuno spazio per rivedere il giudizio operato dalla Corte D’Appello in ordine al rispetto dell’art. 2087 c.c. da parte della datrice di lavoro, onde il ricorso deve essere respinto”.
Come è noto l’art. 2087 è una norma di carattere generale che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Secondo la Suprema Corte i Giudici di merito avevano valutato correttamente il compendio probatorio da cui era emerso che il datore di lavoro aveva adeguatamente informato la lavoratrice per svolgere la manovra di sollevamento dell’anziana dal letto alla carrozzina e la stessa badante aveva già un’esperienza professionale pregressa relativamente alla cura delle persone anziane e con problemi di deambulazione.
Con un ragionamento logico condivisile la Suprema Corte ha osservato, infatti, come la movimentazione del malato mediante sollevamento dal letto alla carrozzina o viceversa rientra tra le attività tipiche di chi svolge mansioni di assistenza e cura agli anziani e per di più la lavoratrice aveva dichiarato di avere esperienza in tale mansione.
Nessuna violazione dell’art. 2087 c.c. era stata posta in essere dal datore di lavoro il quale, secondo gli esiti dei tre gradi di giudizio, aveva posto tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale della badante assunta.
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Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.
