Differenze tra venditori porta a porta ex L. n. 173/2015 e agenti. Un primo importante arresto giurisprudenziale in materia. Sentenza n. 1082/2018 della Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro

Una delle maggiori cause di contenzioso con la Fondazione Enasarco, ente deputato alla gestione della previdenza dei soggetti esercenti attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, è sempre stata quella relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro del c.d. venditore porta a porta o incaricato alla vendita a domicilio come agente di commercio o meno. Su tale istituto è intervenuta la L. n. 173/2005 la quale, nell’individuare i caratteri tipici del venditore porta a porta, aveva altresì offerto una regolamentazione del rapporto contrattuale tra il preponente e il venditore. In particolare, all’art. 3 della predetta legge, si stabilisce che il rapporto può essere di tipo subordinato, di agenzia, o rientrante nelle ipotesi della collaborazione “abituale” o “occasionale”. In particolare, l’occasionalità è presunta allorquando il reddito annuale complessivamente derivante dall’attività di venditore porta a porta era inferiore a € 5.000,00 netti. In buona sostanza, quando difettano i requisiti della subordinazione, e l’attività di venditore porta a porta è svolta in regime di abitualità o ha generati redditi inferiori a € 5.000,00, non può parlarsi di agenzia con conseguente venir meno dei relativi obblighi contributivi verso Enasarco. Sul punto, la Corte d’Appello di Roma, Sezione del Lavoro, con la pronuncia citata in oggetto, in riforma della Sentenza resa dal Tribunale di Roma in primo grado, ha ritenuto che “..fatta eccezione per le ipotesi in cui risulti espressamente stipulato un contratto di lavoro subordinato o di agenzia, ove ricorrano elementi compatibili con tutti gli schemi negoziali utilizzabili, criterio tendenzialmente individuato dal legislatore per qualificare il rapporto in termini di collaborazione occasionale è quello dell’ammontare dei compensi annualmente percepiti dal venditore, compensi che nell’ambito di siffatto rapporto possono assumere la forma di provvigioni che, accettanti, hanno avuto regolare esecuzione.” Pertanto, in tali ipotesi, non è sufficiente affermare che la mera attività di promozione sia carattere esclusivamente tipico del contratto di agenzia, come pretende Enasarco, in quanto l’art. 1 L. n. 173/2005 espressamente individua tale prerogativa come generale dell’istituto.

 

 

Avv. Ivano Veroni

mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.