La presunzione di gratuità del lavoro prestato tra familiari conviventi
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.23919 del 26 agosto 2025, ha recentemente confermato un indirizzo giurisprudenziale consolidato che, partendo dalla presunzione di gratuità del lavoro prestato tra familiari conviventi, che ammette comunque la prova contraria, ritiene la invalidità dei rapporti di lavoro tra i medesimi costituiti.
Indipendentemente dalla convivenza e della conseguente assenza della presunzione di gratuità, la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra familiari, che è sempre posta a carico del lavoratore, deve essere particolarmente rigorosa, trattandosi di prestazioni rese normalmente per ragioni di solidarietà e di collaborazione nell’ambito dell’impresa familiare, con modalità diverse dalla eterodirezione dell’attività lavorativa tipica del rapporto di lavoro subordinato.
Se è vero che qualsiasi prestazione di lavoro svolta in favore di un familiare non necessariamente comporta la nascita del rapporto di impresa familiare, nella realtà spesso è possibile rinvenire i tre requisiti previsti dall’articolo 230-bis, tutti necessari per l’applicazione della relativa disciplina, che sono: a) lo svolgimento di un’attività continuativa di lavoro; b) l’esistenza di un’impresa, cui risulta in vario modo connessa, anche indirettamente, la prestazione lavorativa; c) il rapporto familiare che lega colui che presta il lavoro all’imprenditore.
Per tale ragione, pur non esistendo nel nostro ordinamento una norma che vieta la costituzione di rapporti di lavoro tra familiari e pure ammettendo la presunzione della gratuità della prestazione tra familiari conviventi la prova contraria, nella realtà esiste la prassi, soprattutto in coincidenza dell’attività ispettiva, del disconoscimento dei rapporti di lavoro così costituiti.
Le conseguenze sono rilevanti perché comportano l’azzeramento della contribuzione maturata e la restituzione in capo al datore di lavoro, dei contributi versati nel termine prescrizionale dell’ultimo quinquennio di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il caso concreto. La decisone della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha preso in esame un verbale di accertamento con il quale INPS aveva ritenuto che il rapporto di lavoro agricolo del figlio del datore di lavoro, non avesse mai avuto, fin dalla sua costituzione, la caratteristica della subordinazione e pertanto l’aveva dichiarato inesistente, con la conseguente restituzione dei contributi versati e l’annullamento della posizione contributiva.
Il lavoratore si era difeso eccependo il fatto che lo stipendio era stato sempre e regolarmente pagato e che la convivenza con suo padre, era cessata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso stabilendo che “A fronte dell’annullamento di rapporti di lavoro subordinato quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale e assicurativa, nell’esercizio del potere di autotutela dell’INPS, questa Corte ha evidenziato in altre, più recenti pronunce, che spetta all’interessato dimostrare l’esistenza del rapporto subordinato” e che “… … …l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti “ab origine” adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cass. ord. n. 809/2021)”.
Circa la cessata convivenza che secondo la prospettazione del lavoratore avrebbe fatto cadere la presunzione di gratuità della prestazione, la Corte ha precisato che “… … … nel caso di convivenza vige la presunzione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare, ma in caso di non convivenza, non vigendo una presunzione contraria di onerosità del rapporto, occorre dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione, fra i quali l’onerosità” e che “ In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l’accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera “ipso iure” una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. ord. n.19144/2021)”.
A tale proposito nell’Ordinanza viene rilevata la inidoneità della prova testimoniale a dimostrare l’avvenuto pagamento in contanti della retribuzione sulla base della sola produzione delle buste paga sottoscritte dal lavoratore stante il loro contenuto formale e la loro provenienza.
Considerate le motivazioni sopra sinteticamente riportate la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore confermando il verbale di accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto, fin dall’origine, il lavoro subordinato tra padre e figlio.
E’ possibile costituire un rapporto di lavoro subordinato tra familiari?
Una lettura orientata delle norme e della Giurisprudenza
Il legislatore, nella norma principale che regola il lavoro familiare (l’art. 230-bis) citata in apertura, sancisce il principio dell’onerosità delle prestazioni lavorative: “… … … il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.”
Per tale ragione l’esistenza della presunzione di gratuità non può trovare il suo fondamento nella semplice esistenza del vincolo familiare o affettivo, come sembra affermare la giurisprudenza ed anche l’Ordinanza appena commentata né sembra giustificale un onere della prova per così dire “aggravato” circa l’esistenza della subordinazione.
La posizione della Giurisprudenza, quando richiama il lavoro svolto affectionis vel benevolentiae, sembra perseguire la necessità di evitare, sul piano previdenziale, indebite percezioni di prestazioni sociali e di diritti alla pensione, per rapporti di lavoro, in realtà, inesistenti.
Tralasciando aprioristiche qualificazioni in termini di gratuità, il modo più corretto e rispettoso del dettato normativo è senza dubbio quello dell’interpretazione, caso per caso, delle concrete modalità della esecuzione della prestazione lavorativa, tramite l’analisi degli indici della subordinazione di formazione giurisprudenziale.
Così per ogni singolo rapporto di lavoro dovranno essere valutate: il tipo di mansioni svolte, la continuità della prestazione, l’esercizio dei poteri direttivo, organizzativo e disciplinare in capo al datore di lavoro, l’obbligatorietà o meno del rispetto di orari predefiniti in modo rigido e della giustificazione dei ritardi e delle assenze, la effettiva percezione della retribuzione parametrata secondo il CCNL applicato al rapporto di lavoro e l’avvenuto pagamento dei contributi e dell’assicurazione obbligatoria.
Solo tale indagine lasciata al prudente apprezzamento del Giudice, superata ogni aprioristica presunzione, potrà portare ad una lettura corretta della reale volontà delle parti nella costituzione e nella esecuzione del rapporto di lavoro.
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