Infortunio sul lavoro. Concorso di colpa del lavoratore o responsabilità esclusiva del datore di lavoro? (Sentenza n.30679 del 2019).

Chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trieste, la Corte di Cassazione enuclea i limiti entro i quali, ex art. 1227 c.c, sia configurabile il concorso di colpa del lavoratore nel caso di infortunio sul lavoro.

Il caso di specie riguardava un lavoratore che, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, aveva riportato un infortunio dovuto al crollo del capannone metallico che lo stesso si accingeva a smontare.

La Corte d’Appello di Trieste ha riconosciuto il concorso di colpa del lavoratore in quanto quest’ultimo, nonostante avesse ricevuto avviso da un collega del fatto che l’operazione di smontaggio si sarebbe dovuta rinviare a causa dell’insussistenza del numero necessario di addetti per eseguire la stessa, si sia comunque cimentato allo smontaggio. Sostenendosi, quindi, che al lavoratore sarebbe dovuta esser nota la pericolosità dell’attività.

In realtà, come evidenzia la S.C., non si tiene adeguatamente conto, nel giudizio di appello, di due circostanze: in primo luogo, il collega del lavoratore, a tal riguardo delegato dal datore di lavoro, dopo averlo invitato a desistere dalla prestazione, ha anche fornito indicazioni su come svolgere la stessa; e, in secondo luogo, il fatto che il datore di lavoro, una volta riferitagli la circostanza secondo la quale si stava comunque procedendo alle operazioni, non si sia tempestivamente attivato per far si che il lavoratore arrestasse immediatamente ed effettivamente l’attività.

Pertanto, rileva la Corte di Cassazione (sentenza n.30679 del 2019), come il fatto che il lavoratore non si sia attenuto al comando con quale si intimava di astenersi dall’attività, non integri il c.d. “rischio elettivo”, poiché la sentenza d’appello ha erroneamente ritenuto che questa imprudenza non fosse elisa dal fatto che il datore non avesse adottato i doverosi comportamenti finalizzati, non solo a non agevolare il concretizzarsi dell’imprudenza, ma soprattutto ad impedirne gli effetti con un intervento tempestivo dello stesso.

Afferma, quindi, la Corte che qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore trovi applicazione l’art.1227 c.c. (con conseguente riduzione del diritto al risarcimento del danno rapportato alla percentuale di colpa addebitabile al lavoratore), ma “la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogniqualvolta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia da considerare come munita di un’incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso”; circostanza che sarebbe integrata nelle ipotesi in cui l’infortunio si realizzi a causa di un inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.

  Andrea Matta

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.