Azione di regresso dell’INAIL. Prescrizione e decadenza.

La Corte d’Appello di Sassari fa chiarezza sulla decorrenza dei termini per l’esercizio dell’azione

La Corte d’Appello di Sassari, Sezione Lavoro con la Sentenza n. 134/2026, si è pronunciata in tema di prescrizione e decadenza dell’azione di regresso esercitabile da parte dell’INAIL nei confronti dei soggetti civilmente responsabili dell’infortunio o della malattia professionale occorsi al lavoratore nell’esecuzione delle proprie mansioni e derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte di tali soggetti.

La vicenda scrutinata dalla Corte d’Appello di Sassari riguardava la pretesa dell’INAIL al regresso delle somme pagate a titolo di indennità e inabilità temporanea in favore di un lavoratore caduto da uno stabile presso cui stava eseguendo delle lavorazioni nell’ambito di un appalto e che, in ragione di tale caduta, aveva subito lesioni permanenti di varia natura per le quali si era accertato in sede penale la responsabilità dell’amministratore della società committente e della società datrice di lavoro.

In particolare, il Giudizio in sede penale si era concluso, all’esito dei due gradi di appello, con l’assoluzione dell’imputato, ovvero l’amministratore della società committente ma con la condanna dello stesso e della datrice di lavoro quale responsabile civile al risarcimento del danno in quanto, dagli elementi istruttori comunque raccolti durante l’istruttoria, risultava dimostrata la responsabilità nella violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro che, se rispettate, avrebbero impedito il verificarsi dell’infortunio.

Nel giudizio civile di primo grado, il Tribunale di Tempio Pausania aveva rigettato la domanda di liquidazione del danno da parte dell’INAIL che aveva agito in via di regresso, in quanto ha ritenuto prescritta la relativa azione.

L’INAIL impugnava la Sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello, lamentando che il Giudice avesse errato in primo luogo nel qualificare come prescrizionale in luogo della natura decadenziale il termine triennale entro la quale l’INAIL avrebbe dovuto agire nei confronti dei convenuti e, conseguentemente, errato nel valutarne la decorrenza e lo spirare.

gamento di premi assicurativi azionati con cartella di pagamento nei confronti di un’impresa operante nel settore dell’edilizia che, nel periodo oggetto di causa, era stata totalmente inattiva per mancanza di commesse e per impossibilità connessa al maltempo che rendeva inagibile il cantiere per l’esecuzione di opere nelle more reperite.

Lo Studio Legale Dedoni ha difeso, nel giudizio di appello, la società originaria committente ora in concordato preventivo, ritenendo invece corretta la pronuncia del Giudice di primo grado e anzi osservando che il termine di prescrizione era decorso ben prima del momento individuato dal Giudice di prime cure.

L’azione di regresso dell’INAIL. Prescrizione, decadenza e decorso dei termini.

Come noto, l’INAIL, ai sensi del DPR 1124/1965 (testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è l’Ente istituzionalmente preposto alla verifica e alla garanzia del rispetto della sicurezza sul lavoro in favore delle categorie di lavoratori individuate dal predetto citato Testo Unico.

In particolare, accanto all’attività di controllo e prevenzione, l’INAIL garantisce anche il ristoro del danno biologico conseguente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali che sono conseguenza dell’attività lavorativa del dipendente.

In particolare, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/965, allorquando venga accertato, in sede penale o in sede civile, che l’infortunio o la malattia professionale è conseguenza delle condotte colpose del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme in materia di sicurezza sul lavoro e, più in generale, il principio previsto all’art. 2087 c.c., l’INAIL ha diritto di regresso, ovvero di ripetere le prestazioni erogate in favore del lavoratore danneggiato (o deceduto) nei confronti dei soggetti che hanno cagionato il danno.

L’azione di regresso, dunque, è esercitabile nei confronti di tutti quei soggetti in capo ai quali è imputabile violazione delle suddette norme, e, nello specifico, il datore di lavoro, i committenti nel caso degli appalti e tutti quei soggetti, anche persone fisiche, che avrebbero dovuto vigilare nel rispetto delle suddette norme durante l’esecuzione dei lavori.

L’art. 112 TUIL, invece, disciplina i termini entro i quali l’INAIL può esercitare l’azione di regresso, stabilendo che l’azione debba essere esercitata entro tre anni decorrenti dall’irrevocabilità della Sentenza penale di condanna, o, nel caso di Sentenza penale che dichiari il non doversi procedere per le cause indicate dall’art. 11 (amnistia o morte dell’imputato), entro tre anni dalla sua irrevocabilità.

In caso, invece, di mancato o ritardato esercizio dell’azione penale, il termine di tre anni decorre dalla data di liquidazione delle prestazioni all’infortunato.

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il termine triennale ha natura diversa a seconda che esso acceda alla sentenza penale di condanna, all’omesso esercizio dell’azione penale o alla sentenza di dichiarazione di non doversi procedere.

Nei primi due casi, ovvero Sentenza penale di condanna e omesso esercizio dell’azione penale, il termine triennale per l’esercizio dell’azione di regresso ha natura prescrizionale, e decorre nel primo caso, dal passaggio in giudicato della Sentenza penale di condanna e, nel secondo caso, dalla liquidazione dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita in favore del lavoratore.

Nel terzo caso, ovvero in caso di Sentenza che dichiara il non doversi procedere, il termine triennale ha natura decadenziale e decorre, anche in questo caso, dal passaggio in giudicato della Sentenza penale predetta.

La Giurisprudenza ha poi individuato un caso specifico che è quello in cui l’azione penale sia iniziata dopo i tre anni dalla liquidazione dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita: in questo caso il termine, sempre prescrizionale, decorre comunque dalla liquidazione o dalla costituzione della rendita, senza che l’esercizio successivo dell’azione penale possa incidere in alcun modo. Nel caso in cui invece l’azione penale sia esercitata entro i tre anni predetti, l’INAIL potrà esercitate l’azione di regresso entro i tre anni dalla Sentenza penale: se questa è di condanna il termine sarà prescrizionale se, invece, è di non doversi procedere, il termine sarà decadenziale.

La natura prescrizionale o decadenziale del termine è importante soprattutto con riferimento al modo di impedire che esso maturi. Infatti, la prescrizione può essere interrotta nei modi previsti dal codice civile, ovvero dall’art. 2943 c.c., con la notificazione degli atti con i quali è iniziato un procedimento o, più in generale, con atto con il quale il debitore viene costituito in mora, con la conseguenza che il termine riprende a decorrere dal momento in cui il debitore riceve l’atto.

Differentemente la decadenza è insuscettibile di interruzione ma può essere solo definitivamente impedita, ovvero una volta posto in essere l’atto individuato dall’ordinamento a tal fine, essa non decorrerà più.

La questione è molto importante perché se, ai fini dell’interruzione della prescrizione è necessario che il debitore destinatario riceva uno degli atti previsti dall’art. 2943 c.c., ai fini dell’impedimento della decadenza, è sufficiente che il titolare del diritto ponga in essere l’atto individuato dall’ordinamento: nel caso dell’azione di regresso dell’INAIL, in caso di prescrizione non basta che l’INAIL depositi il ricorso, ma lo deve notificare (e il destinatario riceverlo) entro i tre anni mentre, in caso di decadenza, è sufficiente che l’INAIL proponga la domanda, ovvero depositi il ricorso nella cancelleria del Tribunale, trattandosi di procedimento sottoposto al rito del lavoro.

La soluzione della Corte d’Appello di Sassari.

L’impugnazione promossa dall’INAIL si è incentrata proprio sulla questione della natura del termine triennale e della sua decorrenza.

Secondo l’INAIL, poiché il procedimento penale si era concluso con Sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, il termine triennale dell’azione di regresso aveva natura decadenziale e, quindi, doveva ritenersi correttamente impedito dal solo deposito del ricorso presso la cacelleria del Tribunale, il quale, secondo le prospettazioni dell’Istituto, era avvenuto entro il triennio, essendo invece la sola notifica successiva.

Nel costituirsi in giudizio per conto della società committente, lo Studio Legale Dedoni, richiamando la giurisprudenza in materia premi assicurativi INAIL, ai sensi dell’art. 3, c. 9 lett. B) L. n. 335/1995, si prescrivono in cinque anni dalla data di maturazione del singolo premio con cadenza annuale. In particolare la giurisprudenza ha ritenuto di estendere anche ai premi assicurativi INAIL la natura di contribuzione previdenziale e/o assistenziale, superando di talchè la previsione di cui all’art. 112 c. 2 TUIL che, invece, stabiliva espressamente che anche l’azione per il recupero dei premi assicurativi si prescrive in tre anni.

Lo Studio Legale Dedoni, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, aveva contestato la ricostruzione dell’INAIL, ponendo in particolare risalto la circostanza che l’azione penale era stata esercitata ben oltre il termine di tre anni dalla data di costituzione della rendita e che, dunque, a prescindere dalla Sentenza penale sulla quale si era fondata l’azione di regresso, quando questa era stata esercitata il termine triennale di prescrizione era comunque già ampiamente decorso.

La Corte d’Appello di Sassari, aderendo alla ricostruzione prospettata dallo Studio, ha statuito che “per consolidata giurisprudenza di legittimità – qui condivisa – “6. L’art. 112 del t.u.i.l.m.p. prevede che l’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile. 7. Nell’interpretare la norma, le Sezioni Unite di questa Corte, Sentenza n. 5160 del 16/03/2015 (Rv. 634460 – 01), hanno affermato che il termine triennale previsto dall’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di 6 prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato. 8. Sez. L, Sentenza n. 20853 del 15/10/2015 (Rv. 637421 – 01) ha ulteriormente precisato che, nel caso in cui il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione previsto dall’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorrente dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile. 9. Nel sistema delineato dai su richiamati arresti, dunque, l’azione di regresso può essere esperita nel termine triennale dal giudicato penale solo nel caso in cui il processo penale sia attivato nel triennio dalla data di costituzione della rendita, in quanto solo in tal caso il termine può poi decorrere dalla fine del processo penale” (Cass. civ. n. 12777/2024).

Da ciò dunque, rigettava l’appello sotto questo profilo.

La Sentenza poi si apprezza perché ha affrontato un ulteriore profilo di specificità, ovvero quello in cui la Sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, contenga altresì una pronuncia sulle statuizioni civili e, in particolare, condanni l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno.

Secondo l’INAIL, la Sentenza penale di assoluzione per non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quantunque contenente una condanna agli effetti civili, doveva essere assimilata alla Sentenza penale di non doversi procedere di cui all’art. 11 e 112 TUIL, con conseguente natura decadenziale del termine triennale decorrente dalla sua irrevocabilità, optando per una ricostruzione formalistica dell’istituto.

Secondo la Corte d’Appello, invece, occorre adottare un approccio sostanzialistico nel senso che A ben vedere, quindi, a far ricadere una fattispecie nell’alveo applicativo della decadenza considerata dalla prima parte dell’ultimo comma dell’art. 112 del T.U. n. 1124/1965, anziché nell’ambito della prescrizione considerata dalla seconda parte della citata disposizione, non è sic et simpliciter la pronuncia di non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione del reato, quanto piuttosto il fatto che siffatta pronuncia abbia precluso l’accertamento del fatto-reato. Occorre allora verificare se, nel caso di specie, l’accertamento del fatto-reato sia stato compiuto e sia passato in giudicato….Risulta dunque evidente come, nel caso di specie, l’accertamento del fatto-reato da parte del giudice in prime cure – in virtù del quale l’azione di regresso da parte dell’INAIL ricade nell’ambito applicativo della prescrizione suscettibile di interruzione mediante notifica del ricorso introduttivo, anziché nell’alveo applicativo della decadenza ovviabile col mero deposito del ricorso -, lungi dall’essere superato, come sostenuto dall’INAIL, dalla pronuncia in grado d’appello sia stato da essa palesemente confermato.”

In ragione di ciò, anche a prescindere dal rapporto temporale tra liquidazione dell’indennizzo o costituzione della rendita e esercizio dell’azione penale, allorquando la Sentenza penale di non doversi procedere disponga agli effetti civili la condanna al risarcimento del danno, deve ritenersi comunque dimostrato il fatto potenzialmente ascrivibile alla fattispecie penale (e ciò a prescindere dall’effettiva condanna) con conseguente qualificazione del termine quale prescrizione e non decadenza.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni rimangono a disposizione per analizzare ogni questione in relazione alla valutazione delle responsabilità dei datori di lavoro in relazione a infortuni sul lavoro e malattie professionali dei datori di lavoro.

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.