Rimborso a favore di chi ha contratto un mutuo o finanziamento a tasso variabile. La nullità del tasso Euribor.

Ordinanza interlocutoria del 18 febbraio 2025 (pubblicata il 15.3.2025) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con la recente Ordinanza interlocutoria del 18 febbraio 2025, pubblicata in data 15 marzo 2025, le S.U. della Corte di Cassazione hanno rinviato la decisione sulla nullità dei tassi di interesse passivi convenzionali basati sul tasso Euribor del periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE.

Sulla questione si richiama l’articolo pubblicato sul nostro sito avente ad oggetto lOrdinanza n.34889 del 13 dicembre 2023 della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto la nullità dei tassi di interesse passivi convenzionali basati sul tasso Euribor del periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, aprendo così la strada alle domande di rimborso in favore di chi ha corrisposto rate del mutuo o altro finanziamento a tasso variabile nel periodo sopra indicato.

 

Rimborso a favore di chi ha contratto un mutuo o finanziamento a tasso variabile. La nullità del tasso Euribor.

La decisione della Commissione Antitrust Europea del 4.12.2013.

La Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013, aveva sanzionato otto istituti di credito per violazione dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto avevano raggiunto degli accordi illeciti sulla determinazione dei tassi di interessi in euro collegati all’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average), con conseguente restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore.

A seguito dell’infrazione accertata, la Commissione Antitrust Europea aveva stabilito la nullità del tasso Euribor e/o Eonia per il periodo 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, periodo in cui sono state accertate le intese illecite, precisando che l’infrazione aveva interessato tutto il territorio della SEE (Spazio Economico Europeo) di cui l’Italia fa parte.

 

Rimborso a favore di chi ha contratto un mutuo o finanziamento a tasso variabile. La nullità del tasso Euribor.

La posizione della Corte di Cassazione con l’Ordinanza interlocutoria del 18.2.2025.

L’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è reso necessario perché vi erano discordanti posizioni nella giurisprudenza di merito e di legittimità circa gli effetti della nullità delle intese illecite sulla validità degli interessi passivi basati sul tasso Euribor e Eonia.

La questione giuridica verte sul fatto se la nullità, dichiarata “a monte” nella determinazione del tasso Euribor, poteva incidere sulla validità dei tassi di interesse passivi “a valle” determinati dagli istituti di credito con riferimento al tasso Euribor “manipolato”, anche nell’ipotesi in cui l’istituto di credito non fosse stato sanzionato dalla Commissione Antitrust Europea per non aver partecipato alle intese vietate.

In senso favorevole, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’Ordinanza del 13 dicembre 2023, aveva riconosciuto la nullità del tasso variabile applicato a un contratto di leasing determinato per relationem facendo riferimento al tasso Euribor, dichiarato nullo dalla Commissione Antitrust Europea.

Dello stesso tenore la Corte d’Appello di Catanzaro aveva riconosciuto la nullità della clausola dell’Euribor del mutuo stipulato nel 2005 a causa di pratiche illecite riguardanti la manipolazione dei tassi di interesse e, di conseguenza, aveva dichiarato la nullità della clausola contrattuale di determinazione dell’interesse convenzionale, prevedendo quale tasso sostitutivo il tasso legale, molto più conveniente per il mutuatario.

In senso contrario, il Tribunale di Torino con Sentenza del 29 gennaio 2024, aveva invece respinto la richiesta di annullamento del mutuatario in conseguenza della manipolazione dei tassi Euribor ritenendo di non avvallare il ragionamento della Corte di Cassazione poiché la nullità “a valle” può riguardare solo gli istituti di credito che hanno partecipato alle intese illecite “a monte”.

Ancora in senso contrario, la Corte d’Appello di Cagliari con la Sentenza n.459/2020 del 14.9.2020 aveva dichiarato valida la clausola contrattuale di determinazione degli interessi mediante applicazione del parametro Euribor.

Da qui la rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione il cui procedimento si è arrestato con la citata Ordinanza interlocutoria del 18.2.2025.

 

Rimborso a favore di chi ha contratto un mutuo o finanziamento a tasso variabile. La nullità del tasso Euribor. Risvolti pratici.

Il rinvio a nuovo ruolo e la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE fa slittare in avanti la decisione su una questione che ha degli importanti risvolti pratici.

Infatti, in caso di conferma della tesi favorevole, si attribuirebbe il diritto a presentare domande di rimborso in favore di chi, nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, aveva un mutuo o altro finanziamento a tasso variabile, con richiamo al tasso Euribor ai fini della determinazione dello stesso.

Per di più, il diritto al rimborso potrebbe essere preteso non soltanto nei confronti degli istituti bancari ma anche di chi abbia concesso un finanziamento sotto qualsiasi forma e abbia determinato il tasso convenzionale facendo riferimento al tasso Euribor.

Il mutuatario avrebbe così diritto al rimborso delle maggiori somme versate in favore dell’istituto bancario e/o finanziario in adempimento del contratto di mutuo, pari alla differenza tra quanto corrisposto nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e quanto effettivamente dovuto sulla base dei tassi B.O.T. del periodo in questione o del tasso legale di riferimento.

Per potere avere chiarezza sulla questione, occorrerà pertanto attendere la posizione della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

In ogni caso, si consiglia, in attesa della decisione, di procedere con l’invio delle lettere interruttive al fine di evitare eventuali prescrizioni di legge.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Marcello Ibba

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.

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