Rientra nella competenza del Sindaco il potere di regolare il pubblico transito nelle vie comunali

La regolamentazione del pubblico transito veicolare e pedonale nelle strade comunali rientra nella competenza del Sindaco.

Questo il principio stabilito dal TAR Sardegna con la recente sentenza n. 314/25, pubblicata in data 11 aprile 2025 che va in continuità con l’orientamento precedentemente espresso dal Consiglio di Stato sul punto (si veda tra le altre Consiglio di Stato, Sez. IV. 8 giugno 2011 n. 3509).

Il caso concreto

Lo Studio ha difeso davanti al TAR Sardegna una società citata in qualità di controinteressata in una vertenza promossa da due società terze nell’ambito della quale venivano impugnati più atti amministrativi, tra i quali un’ordinanza sindacale con la quale era stata disposta la riapertura al pubblico transito di due strade comunali.

Il motivo di impugnazione veniva individuato da parte dei ricorrenti nel fatto che la citata ordinanza non sarebbe stata supportata da nessuno dei presupposti legittimanti l’esercizio dei poteri del Sindaco previsti dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 in quanto lo stesso avrebbe vietato l’interdizione al traffico della strada senza addurre alcun pericolo per l’igiene pubblica, per l’incolumità pubblica e per la sicurezza urbana.

Secondo i ricorrenti, in ogni caso, la competenza ad emanare un’ordinanza della tipologia di quella impugnata dovrebbe individuarsi in capo al dirigente del competente servizio dell’amministrazione comunale per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 267/00, che ha trasferito ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La decisione della TAR Sardegna

Il TAR Sardegna ha stabilito che la regolamentazione della viabilità cittadina rientra nel potere di autotutela di carattere possessorio del Sindaco volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, potere che gli è riconosciuto in forza del disposto di cui all’art. 378 della Legge 22 marzo 1865 n. 2248, Allegato F, in quanto detta disposizione non è stata abrogata dall’art. 2 D.L. n. 200/08.

Il TAR ha precisato, inoltre, che tale potere di autotutela di carattere possessorio che compete al Sindaco prescinde dall’effettiva esistenza di una servitù pubblica di passaggio e dall’esistenza di una pubblica via vicinale, in quanto sussiste un vero e proprio potere dell’amministrazione comunale nella persona del Sindaco di rimuovere gli ostacoli materiali al libero transito, ripristinando in tal modo lo stato dei luoghi, allorquando sussista una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio al pubblico passaggio.

In merito al motivo di impugnazione relativo al presunto trasferimento di competenza in capo ai dirigenti, il TAR ha stabilito che la competenza del Sindaco in materia di regolamentazione del transito pubblico non può ritenersi trasferito al dirigente per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 267/2000, dato che l’art. 107, comma 5, di tale testo normativo fa espressamente salve le competenze del Sindaco specificatamente previste dall’art. 50, comma 3 e dall’art. 54, e cioè proprio le competenze espressamente attribuitegli dalla legge nelle materia di ordine e sicurezza pubblica, in quanto in tali fattispecie la tutela del bene comunale assicura in concreto un diritto, di rilievo costituzionale, quale quello alla libera circolazione sul territorio di tutti i cittadini, ancorché non residenti nel Comune.

Sulla base di tali presupposti il TAR Sardegna ha rigettato il ricorso proposto dalle controparti.

 

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Alessio Scamonatti

L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.