Nei periodi di sospensione permane l’obbligo del pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro?
Con la recente Sentenza n.376 del 4 marzo 2025
il Tribunale di Cagliari ha deciso una controversia relativa alla richiesta da parte dell’INPS del pagamento dei contributi previdenziali per i mesi estivi di giugno, luglio e agosto dell’anno 2013. La pretesa dell’INPS nasceva dall’esecuzione di un appalto per la gestione del servizio di assistenza educativa specialistica per studenti disabili delle scuole superiori, nella seconda parte dell’anno scolastico 2012/2013, condotto da una Cooperativa assistita dallo Studio Legale Dedoni.
L’INPS aveva notificato un avviso di addebito dell’importo di €81.946,54 alla Cooperativa appaltatrice, sostenendo che dall’analisi dei prospetti paga, la retribuzione e quindi l’imponibile contributivo erano stati determinati come un cottimo a tempo, poiché la retribuzione non era calcolata in base al part-time pattuito nel contratto individuale, ma sulle ore di lavoro effettivamente svolte a favore degli studenti. L’istituto contestava l’esclusione dalla contribuzione dei periodi di sospensione delle lezioni nei giorni di chiusura della scuola per le festività natalizie, pasquali ed estive, per le ore di assemblea del personale docente e degli studenti, e per le assenze degli alunni.
Lo Studio Legale Dedoni ha presentato opposizione all’avviso di addebito notificato alla Cooperativa, chiarendo che l’orario di lavoro di ogni educatore era stato fissato in base al numero di studenti assegnati e alle ore di attività didattica di sostegno previste, come indicato nel piano didattico.
Metteva in evidenza, nel ricorso in opposizione che, poiché l’attività didattica oggetto dell’appalto doveva essere svolta durante l’anno scolastico e quindi necessariamente nei periodi di apertura delle scuole, era stato raggiunto un accordo sindacale per il quale le prestazioni di lavoro sarebbero state rese nel solo periodo stabilito dal calendario scolastico con la sospensione delle prestazioni lavorative nel periodo estivo, dal mese di giugno al mese di settembre, nel periodo coincidente con la chiusura degli istituti scolastici.
In base a tale accordo sindacale i lavoratori erano stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale di tipo misto, che prevedeva lo svolgimento dell’attività lavorativa solo nei periodi di apertura delle scuole.
Come veniva esplicitamente indicato in tutti i contratti di lavoro sottoscritti dai lavoratori, era previsto che l’orario di lavoro, nei mesi di apertura scolastica, era stato ridotto rispetto a quello ordinario, essendo connesso direttamente con il progetto educativo previsto per lo ogni studente affidato. Era questa la ragione per cui si aveva un orario di lavoro, in quei periodi, inferiore rispetto al normale orario di lavoro settimanale stabilito dal C.C.N.L. applicato ai rapporti di lavoro.
Concludeva contestando l’affermazione secondo la quale i lavoratori oggetto dell’accertamento erano stati retribuiti a cottimo ed affermando che i medesimi avevano ricevuto regolarmente la retribuzione in relazione al numero di ore preventivamente disciplinate nel contratto di lavoro, secondo il sistema del part-time di tipo misto.
Pertanto l’INPS non poteva pretendere il pagamento della contribuzione previdenziale per i mesi di chiusura degli istituti scolastici nei periodi di sospensione concordata in cui la prestazione lavorativa non doveva essere resa, non maturava il diritto alla retribuzione e non maturava in capo al datore di lavoro l’obbligo di pagare i contributi.
La decisone del Tribunale di Cagliari
La peculiare vicenda connessa all’assistenza specialistica agli studenti disabili nella scuola pubblica: La regola del minimale contributivo
Il Tribunale del lavoro di Cagliari nella Sentenza citata in aperture, ha dapprima effettuato la disamina della normativa in materia che prevede: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. (art. 1, primo comma, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389).
L’importo della retribuzione, da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali obbligatori, non può mai essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore è dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero del contratto individuale di lavoro, se superiore.
Questa proporzione diretta tra la retribuzione del CCNL di settore e la misura dei contributi obbligatori, viene normalmente definita la regola del minimale contributivo.
Nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa vale la regola del minimale contributivo e la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo.
L’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro è inoltre sempre dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione del rapporto da parte del datore di lavoro mentre invece non è dovuta per il caso di assenza ingiustificata del lavoratore ovvero nei casi di sospensione concordata della prestazione lavorativa.
Per tale motivo, in caso di mancata esecuzione della prestazione lavorativa, deve essere sempre preventivamente accertata la ragione per la quale la stessa non è stata resa per poter comprendere se sia comunque dovuto dal datore di lavoro il pagamento dei contributi obbligatori.
Nel caso di specie il Giudice del tribunale del Lavoro di Cagliari ha messo in evidenza che in ciascuno dei contratti individuali di lavoro, stipulati con il personale educativo, risultava espressamente che l’orario part-time era stato pattuito per un numero di ore pari alle ore giornaliere moltiplicate per i giorni del calendario scolastico annuale e cioè quei soli giorni di apertura degli istituti scolastici a cui il servizio prestato era subordinato.
Nei medesimi contratti era stata espressamente pattuita la sospensione del rapporto di lavoro nel periodo estivo di chiusura delle scuole, dal mese di giugno al mese di settembre.
Ha osservato il Giudice che il C.C.N.L. applicato ai rapporti di lavoro, nel disciplinare il lavoro a tempo parziale, prevedeva la possibilità per il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso del lavoratore, di collocare la prestazione lavorativa, in caso di tempo parziale orizzontale, in un determinato arco temporale nella giornata, in caso di tempo parziale verticale, in un determinato arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all’anno e, in caso di tempo parziale misto, in un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate.
Sulla base di tali presupposti ha ritenuto che le parti avevano previsto un rapporto part – time di tipo misto, caratterizzato dalla combinazione degli elementi propri dei tradizionali contratti part-time di tipo orizzontale o verticale e di quelli propri del part -time ciclico, altrimenti detto multi periodale, non basato sul monte orario giornaliero ma su quello annuale.
La prestazione lavorativa veniva svolta in determinati giorni e orari della settimana e rimaneva sospesa nei periodi di chiusura delle scuole come peraltro previsto nel citato accordo sindacale e nei singoli contratti individuale di lavoro.
Concludeva il suo ragionamento sottolineando che la sospensione della prestazione lavorativa era avvenuta nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva e che, pertanto, per i periodi di sospensione non era dovuta la contribuzione c.d. figurativa.
Conseguentemente accoglieva l’opposizione pronunciando l’annullamento dell’avviso di addebito opposto e condannando l’INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 8.600,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione dei clienti per la redazione di contratti di lavoro a tempo determinato e per la soluzione delle problematiche inerenti alla loro esecuzione.
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.