La decorrenza degli interessi di mora nelle obbligazioni che hanno ad oggetto somme di denaro.

Gli interessi di cui all’art.1224 c.c., relative alle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, competono a far data dalla messa in mora, sia essa coincidente con la proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non dalla data di pubblicazione della Sentenza con la quale il Giudice procede all’accertamento e liquidazione delle somme dovute.

Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Sassari, con la recente Sentenza n.113/2025, pubblicata in data 2 aprile 2025.

Il caso concreto.

Lo Studio, su incarico del curatore di una società dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Nuoro, ha agito con l’azione di manutenzione per ottenere il pagamento del corrispettivo di appalto.

Il Tribunale Ordinario di Nuoro emetteva in favore del Fallimento il Decreto ingiuntivo n.334/2019 per la somma di €.2.413.016,53 e, all’esito del procedimento di opposizione, definito con la Sentenza n.619/2022 pubblicata in data 12.12.2022 (https://www.studiolegalededoni.it/condanna-committente-pagamento-corrispettivo-appello/), riconosceva in favore del Fallimento la somma di €.1.273.097,40, oltre agli interessi di mora maturati dalla data della Sentenza fino al saldo effettivo.

Avverso la Sentenza del Tribunale Ordinario di Nuoro, la committente/debitrice proponeva appello chiedendo la totale riforma della Sentenza con rigetto integrale della domanda di pagamento.

Nell’interesse del Fallimento, lo studio si costituiva aderendo in parte ai motivi di appello, insistendo per il riconoscimento della minore somma pari a € 888.495,77 ma chiedendo, con appello incidentale, la riforma della Sentenza in ordine alla decorrenza degli interessi di mora, come detto riconosciuti solo con decorrenza dalla data della Sentenza.

La questione giuridica affrontata dalla Corte d’Appello di Sassari.

Di particolare interesse, considerato l’ammontare della sorte capitale riconosciuta in favore del Fallimento pari a circa un milione di euro, è la decorrenza degli interessi di mora.

Il Tribunale Ordinario di Nuoro con la Sentenza n.619/2022 ha ritenuto che la decorrenza degli interessi di mora inizi dal momento dell’accertamento giudiziale richiamando in tal senso il contenuto della Sentenza della Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6012 per cui “il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell’an e nel quantum”.

Il Fallimento ha proposto appello incidentale censurando il capo della Sentenza di primo grado in cui veniva indicata, quale data di decorrenza degli interessi moratori, la data della decisione e non invece la data di messa in mora dell’atto ricognitivo o quella del ricorso monitorio.

L’accertamento di fatto e la decisione della Corte d’Appello di Sassari.

La Corte di Appello di Sassari, ha accolto l’appello incidentale formulato dal Fallimento, condividendo le ragioni poste a suo fondamento dallo Studio Legale Dedoni.

La Corte ha ritenuto che la sentenza n.6012/2020 della Cassazione, citata dal Tribunale Ordinario di Nuoro a fondamento della Sentenza impugnata, doveva ritenersi superata dalla successiva Sentenza n.24482 del 9 agosto 2022 della Corte di Cassazione che ha affermato che “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.».

Orientamento confermato anche dalla più recente Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22260: «Ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, gli interessi moratori sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, con funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall’art. 2 D.Lgs. cit. La normativa relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore (D.Lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/C), risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d’appalto, come definito dall’art. 1655 c.c..» .

Pertanto, la Corte di Appello di Sassari, oltre ad aver riconosciuto in favore del Fallimento la sorte capitale di € 888.495,77, disattendendo le eccezioni e i motivi di appello avversi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il committente/debitore al pagamento degli interessi commerciali ex D.Lgs.231/02 dalla data di emissione del decreto ingiuntivo n.334/2019 del Tribunale di Nuoro e fino al saldo.

L’accoglimento dell’appello incidentale è di fondamentale importanza per la procedura considerato l’ammontare del credito in linea capitale di € 888.495,77, per cui il Fallimento ha visto il riconoscimento di interessi moratori, nella misura indicata dal D.Lgs.231/02, già dal momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero fin dall’anno 2019, rispetto alla Sentenza n.619/2022 che ha definito il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, per un ammontare superiore a duecento mila euro.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Marcello Ibba

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.