decreto ingiuntivo studio legale dedoni

Il decreto ingiuntivo è un procedimento civile disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, la cui ratio è quella di tutelare il credito di chi possiede una prova documentale di esso.

Il giudice competente su richiesta del titolare di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, ingiunge all’altra parte (il debitore) di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste entro il termine di quaranta giorni, avvertendolo che entro lo stesso termine può essere proposta opposizione e che, in mancanza di essa, si procederà all’esecuzione forzata.

Il ricorso per decreto ingiuntivo deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione:

Nel caso in cui il credito riguardi onorari o rimborsi di spese spettanti agli avvocati o ai notai, l’istanza deve essere accompagnata dalla parcella delle spese delle prestazioni, sottoscritta dal ricorrente e a questa deve essere allegato il parere della competente associazione professionale (es. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari).

Il giudice, se non rigetta il ricorso, deve attenersi al parere espresso dalla competente associazione professionale.

Se il giudice, ritiene ingiustificata la domanda, dispone che il cancelliere notifichi al ricorrente di provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito, non ritira il ricorso o se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

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